Art. 49. 
 
((Obblighi di informazione nei contratti a distanza e  nei  contratti
              negoziati fuori dei locali commerciali)) 
 
  ((1. Prima che il consumatore  sia  vincolato  da  un  contratto  a
distanza  o  negoziato  fuori  dei  locali  commerciali  o   da   una
corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore  le
informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: 
    a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura
adeguata al supporto e ai beni o servizi; 
    b) l'identita' del professionista; 
    c) l'indirizzo geografico dove il professionista e'  stabilito  e
il suo numero di telefono, di  fax  e  l'indirizzo  elettronico,  ove
disponibili, per consentire al consumatore di contattare  rapidamente
il  professionista  e  comunicare  efficacemente  con   lui   e,   se
applicabili, l'indirizzo geografico e l'identita' del  professionista
per conto del quale agisce; 
    d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformita' della lettera
c), l'indirizzo geografico della sede del  professionista  a  cui  il
consumatore puo' indirizzare eventuali  reclami  e,  se  applicabile,
quello del professionista per conto del quale agisce; 
    e) il prezzo totale dei beni  o  dei  servizi  comprensivo  delle
imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta  l'impossibilita'
di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le  modalita'  di
calcolo del prezzo e, se del  caso,  tutte  le  spese  aggiuntive  di
spedizione, consegna o postali e ogni  altro  costo  oppure,  qualora
tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in  anticipo,
l'indicazione  che  tali  spese   potranno   essere   addebitate   al
consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o  di  un
contratto comprendente un abbonamento, il  prezzo  totale  include  i
costi totali per  periodo  di  fatturazione;  quando  tali  contratti
prevedono l'addebitamento di una  tariffa  fissa,  il  prezzo  totale
equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono
essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono  essere  fornite
le modalita' di calcolo del prezzo; 
    f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione  a  distanza
per la conclusione del contratto quando tale costo  e'  calcolato  su
una base diversa dalla tariffa di base; 
    g) le modalita' di pagamento, consegna  ed  esecuzione,  la  data
entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni  o  a
prestare i servizi e, se del caso,  il  trattamento  dei  reclami  da
parte del professionista; 
    h)  in  caso  di  sussistenza  di  un  diritto  di  recesso,   le
condizioni, i termini e le  procedure  per  esercitare  tale  diritto
conformemente all'articolo 54, comma 1, nonche'  il  modulo  tipo  di
recesso di cui all'allegato I, parte B; 
    i) se  applicabile,  l'informazione  che  il  consumatore  dovra'
sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di  recesso  e
in caso di contratti a distanza qualora i beni per  loro  natura  non
possano essere normalmente restituiti a mezzo posta; 
    l) che, se il consumatore esercita il  diritto  di  recesso  dopo
aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma  3,  o
dell'articolo 51, comma 8, egli  e'  responsabile  del  pagamento  al
professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma
3; 
    m)  se  non  e'  previsto  un  diritto  di   recesso   ai   sensi
dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore  non  beneficera'
di un diritto di recesso o, se del caso, le  circostanze  in  cui  il
consumatore perde il diritto di recesso; 
    n)  un  promemoria  dell'esistenza  della  garanzia   legale   di
conformita' per i beni; 
    o) se applicabili, l'esistenza e  le  condizioni  dell'assistenza
postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle  garanzie
commerciali; 
    p) l'esistenza di codici di condotta  pertinenti,  come  definiti
all'articolo 18, comma 1, lettera f), del  presente  Codice,  e  come
possa esserne ottenuta copia, se del caso; 
    q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e'
a tempo indeterminato o e' un  contratto  a  rinnovo  automatico,  le
condizioni per recedere dal contratto; 
    r)  se  applicabile,  la  durata  minima   degli   obblighi   del
consumatore a norma del contratto; 
    s) se applicabili, l'esistenza e  le  condizioni  di  depositi  o
altre garanzie finanziarie che il consumatore e' tenuto  a  pagare  o
fornire su richiesta del professionista; 
    t) se  applicabile,  la  funzionalita'  del  contenuto  digitale,
comprese le misure applicabili di protezione tecnica; 
    u) qualsiasi interoperabilita' pertinente del contenuto  digitale
con l'hardware  e  il  software,  di  cui  il  professionista  sia  a
conoscenza o di cui ci si  puo'  ragionevolmente  attendere  che  sia
venuto a conoscenza, se applicabile; 
    v) se applicabile, la possibilita' di servirsi di  un  meccanismo
extra-giudiziale di  reclamo  e  ricorso  cui  il  professionista  e'
soggetto e le condizioni per avervi accesso. 
  2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1,
si applicano anche ai contratti per la  fornitura  di  acqua,  gas  o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume  limitato
o in quantita'  determinata,  di  teleriscaldamento  o  di  contenuto
digitale non fornito su un supporto materiale. 
  3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1,
lettere b), c) e d), possono  essere  sostituite  dai  corrispondenti
dati della casa d'aste. 
  4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l),  possono
essere fornite  mediante  le  istruzioni  tipo  sul  recesso  di  cui
all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi
di informazione di cui al comma  1,  lettere  h),  i)  e  l),  se  ha
presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. 
  5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte  integrante  del
contratto a distanza o  del  contratto  negoziato  fuori  dei  locali
commerciali e non  possono  essere  modificate  se  non  con  accordo
espresso delle parti. 
  6. Se il professionista non adempie agli obblighi  di  informazione
sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma  1,  lettera
e), o sui costi della restituzione  dei  beni  di  cui  al  comma  1,
lettera i), il consumatore non deve  sostenere  tali  spese  o  costi
aggiuntivi. 
  7. Nel  caso  di  utilizzazione  di  tecniche  che  consentono  una
comunicazione individuale, le informazioni di cui  al  comma  1  sono
fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. 
  8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si
aggiungono  agli  obblighi  di  informazione  contenuti  nel  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni,  e  nel
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni,
e non ostano ad  obblighi  di  informazione  aggiuntivi  previsti  in
conformita' a tali disposizioni. 
  9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in  caso  di  conflitto
tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,  e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70, e successive modificazioni,  sul  contenuto  e  le  modalita'  di
rilascio  delle  informazioni  e  una  disposizione  della   presente
sezione, prevale quest'ultima. 
  10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi  di
informazione   di   cui   alla   presente   sezione    incombe    sul
professionista.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.