Art. 491. (Art. 84 del Testo Unico) ORGANICO Il personale di una scuola per conducenti di veicoli a motore deve, di regola, essere composto di un direttore, di uno o piu' insegnanti e di uno o piu' istruttori: in casi particolari l'Amministrazione puo' ammettere la cumulabilita' di tali funzioni purche' l'organico della scuola non sia inferiore a due unita'.