Art. 491. 
                   Orario di servizio dei docenti 
 
  1. Fino al perfezionamento dei  contratti  collettivi,  di  cui  al
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni, l'orario  obbligatorio  di  servizio  dei  docenti  e'
determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti. 
  2. L'orario di servizio per i docenti e' costituito: 
    a) dalle ore da destinare all'insegnamento; 
    b)  dalle  ore  riguardanti  le   attivita'   connesse   con   il
funzionamento della scuola. 
  3. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola
materna  e'  stabilito  in  25  ore  settimanali  per  le   attivita'
educative. 
  4. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola
elementare  e'  costituito  di  24  ore  settimanali   di   attivita'
didattica, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 131. 
  5. L'orario  obbligatorio  di  insegnamento  per  i  docenti  degli
istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e' di 18  ore
settimanali. 
  6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale e'  regolato  sulla  base
delle disposizioni contenute negli articoli 7  e  8  della  legge  29
dicembre 1988, n. 554. 
 
          Note all'art. 491:
             - Per il D.Lgs. n. 29/1993 si riveda  la  nota  all'art.
          447.
             -  La legge n. 554/1988 detta la disciplina del rapporto
          di lavoro a tempo parziale per le amministrazioni statali e
          pubbliche.