(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 492)
                 Art. 492. (Art. 84 del Testo Unico) 
               REQUISITI MORALI E DI IDONEITA' TECNICA 

 
  Il personale di  cui  all'art.  491  deve  essere  in  possesso  di
requisiti morali analoghi a quelli richiesti per i titolari di scuola
e dei requisiti di idoneita' tecnica di cui ai seguenti punti: 
    1) titoli di studio rilasciati da scuole di  Stato  o  da  questo
riconosciuti: 
      a) per il direttore: diploma di laurea ingegneria o quanto meno
diploma di abilitazione tecnica: industriale, nautica, per  geometri.
Per le scuole per conducenti di macchine agricole e' ammesso anche il
diploma di laurea in scienze agrarie, o quanto  meno  il  diploma  di
abilitazione tecnica agraria; 
      b) per gli insegnanti di teoria: gli stessi diplomi  prescritti
al precedente punto a) per il direttore, oppure diplomi  equipollenti
ad indirizzo tecnico od altri diplomi  di  scuola  media  dell'ordine
superiore,   ritenuti   ammissibili   dall'Amministrazione    qualora
concorrano anche specifiche cognizioni tecniche; 
      c) per gli istruttori di guida: almeno diploma  di  licenza  di
scuola  secondaria  di  avviamento  professionale  ed  altri   titoli
equipollenti; 
    2) patenti di guida, a seconda del tipo di scuola: 
      a) per  gli  insegnanti  e  gli  istruttori  nelle  scuole  per
conducenti di veicoli a motore: ad uso privato della categoria C  per
i primi e della categoria E per i secondi; 
      b) per  gli  insegnanti  e  gli  istruttori  nelle  scuole  per
conducenti di veicoli a motore ad uso privato: della categoria  B  ad
uso privato per i primi ed allo stesso uso della categoria  D  per  i
secondi; 
      c) per  gli  insegnanti  e  gli  istruttori  delle  scuole  per
conducenti di macchine agricole: quella prescritta per  la  guida  di
tali macchine. Per gli insegnanti in ogni tipo  di  scuola,  in  cast
eccezionali e qualora concorrano particolari condizioni, puo'  essere
ritenuta ammissibile dall'Amministrazione una  patente  di  categoria
diversa da quella prescritta, oppure della categoria F.