Art. 493. (Art. 84 del Testo Unico) IDONEITA' ALL'INSEGNAMENTO L'idoneita' tecnica didattica degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida deve essere accertata mediante appositi esami da sostenere con modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti. Gli esami per gli insegnanti di teoria devono essere basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esami per il conseguimento di patente della categoria E, con una conoscenza piu' approfondita di nozioni tecniche, o su una parte complementare riguardante i seguenti argomenti: a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici, doveri sociali giuridici e morali nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, loro violazioni, il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive, prevenzione e repressione del reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale; b) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale. Gli esami per gli istruttori di guida devono essere basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente ad uso privato della categoria B, con una conoscenza piu' vasta di nozioni, e sulla parte complementare contemplata nel comma precedente. In tali esami deve essere accertata la esperienza di guida dei veicoli relativi alla patente posseduta e deve essere altresi' dimostrata l'attitudine ad istruire allievi.