(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 493)
                 Art. 493. (Art. 84 del Testo Unico) 

 
                     IDONEITA' ALL'INSEGNAMENTO 

 
  L'idoneita' tecnica didattica degli insegnanti di  teoria  e  degli
istruttori di guida deve essere accertata mediante appositi esami  da
sostenere con modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti. 
  Gli esami per gli insegnanti di teoria devono essere  basati  sugli
argomenti che fanno parte del programma di esami per il conseguimento
di patente della categoria E, con una conoscenza piu' approfondita di
nozioni tecniche, o su una parte complementare riguardante i seguenti
argomenti: 
    a)  sommarie  cognizioni  sulla  portata  sociale  dei  trasporti
automobilistici, doveri sociali giuridici  e  morali  nell'uso  della
strada e dei  veicoli  a  trazione  meccanica,  loro  violazioni,  il
sinistro  stradale:  statistiche,  cause  oggettive   e   soggettive,
prevenzione e repressione  del  reati  nella  circolazione  stradale;
propaganda per la sicurezza stradale; 
    b) nozioni elementari di psicologia applicata  alla  circolazione
stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale. 
  Gli esami per gli istruttori di guida devono  essere  basati  sugli
argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento
di patente ad uso privato della categoria B, con una conoscenza  piu'
vasta di nozioni, e sulla parte complementare contemplata  nel  comma
precedente. In tali esami deve  essere  accertata  la  esperienza  di
guida dei veicoli relativi  alla  patente  posseduta  e  deve  essere
altresi' dimostrata l'attitudine ad istruire allievi.