(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 494)
                 Art. 494. (Art. 84 del Testo Unico) 

 
                     ABILITAZIONE DEI DIRETTORE 

 
  Coloro che abbiano lodevolmente ed ininterrottamente  esplicate  le
funzioni di titolare ed insegnante in una stessa scuola ufficialmente
riconosciuta in data anteriore a quella  di  entrata  in  vigore  del
presente  Regolamento,  per  un  periodo  di  almeno  tre  aiuti  dal
riconoscimento ufficiale, possono, entro un anno dal  compimento  del
detto periodo,  chiedere  di  sostenere  apposito  esame  per  essere
abilitati alle funzioni di direttore, anche se non sono  in  possesso
del prescritto titolo di studio. 
    Con l'esame deve essere accertata la  completa  conoscenza  delle
disposizioni che disciplinato le scuole con particolare riguardo alle
funzioni del direttore. 
    Coloro  che  in  data  anteriore  al  1  settembre  1959  abbiano
sostenuto con esito favorevole, in base  a  precedenti  disposizioni,
esami per l'insegnamento teorico o per l'istruzione pratica di guida,
possono  continuarle  ad  esplicare  tali  funzioni   presso   scuole
autorizzate.