Art. 494. 
                    Sospensione dall'insegnamento 
o dall'ufficio fino a un mese 
 
  1. La sospensione dall'insegnamento  o  dall'ufficio  consiste  nel
divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita
del  trattamento   economico   ordinario,   salvo   quanto   disposto
dall'articolo 497. La sospensione  dall'insegnamento  o  dall'ufficio
fino a un mese viene inflitta: 
    a) per atti non conformi alle responsabilita', ai doveri  e  alla
correttezza  inerenti  alla  funzione  o  per  gravi  negligenze   in
servizio; 
    b) per violazione  del  segreto  d'ufficio  inerente  ad  atti  o
attivita' non soggetti a pubblicita'; 
    c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in  relazione  ai
doveri di vigilanza.