(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 495)
                 Art. 495. (Art. 81 del Testo Unico) 

 
                               LOCALI 

 
  I locali di  ogni  scuola,  dotati  dei  relativi  servizi,  devono
comprendente, di regola, almeno un'aula di mq.  25  di  superficie  e
comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50. 
  Ogni aula deve essere dotata di arredamento atto  a  permettere  un
regolare svolgimento delle lezioni di teoria.