Art. 495. (Art. 81 del Testo Unico) LOCALI I locali di ogni scuola, dotati dei relativi servizi, devono comprendente, di regola, almeno un'aula di mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50. Ogni aula deve essere dotata di arredamento atto a permettere un regolare svolgimento delle lezioni di teoria.