Art. 495. Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi 1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi e' inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita'; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale; c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; d) per abuso di autorita'.