(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 496)
                 Art. 496. (Art. 84 del Testo Unico) 

 
                  MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE 

 
  Il materiale  didattico  per  l'insegnamento  teorico  deve  essere
costituito come in appresso indicato: 
    1) scuole per conducenti di veicoli a motore: 
      a) serie di cartelli  con  le  segnalazioni  stradali:  segnali
manuali  e  luminosi  segnali  stradali,  segni  sulla   carreggiata,
passaggi a livello; almeno un plastico con modelli vari  per  l'esame
di singoli problemi di traffico; 
      b) un gruppo motore, o piu' gruppi quando l'insegnamento  verte
su tipi  diversi  di  motore,  completo  di  accessori  e  sezionato,
frizioni dei tipi generalmente in uso; cambio di velocita' completo e
sezionato di almeno un tipo; un  albero  di  trasmissione  munito  di
giunti, un ponte completo della scatola del differenziale  sezionata:
elementi dei  principali  tipi  di  sospensione,  meccanismi  per  la
direzione  del  veicolo,  una   ruota   con   pneumatico   sezionato;
dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso e di stazionamento,
una batteria di accumulatori con un elemento  sezionato;  dispositivi
di segnalazione visiva e di illuminazione: luci  di  posizione  e  si
arresto, proiettori  indicatori  di  direzione,  dispositivi  a  luce
riflessa:   dispositivi   di   segnalazione   acustica:   almeno   un
silenziatore,  serie  di  cartelli  murali   riguardanti   le   parti
principali del veicolo e del motore e gli  impianti  di  segnalazione
sul veicolo; 
      c)   organi   costituenti   i   sistemi    di    alimentazione,
raffreddamento, lubrificazione, accensione, un modello di  autotelaio
completo, organi  di  attacco,  elementi  dei  sistemi  di  frenatura
continua ed automatica piu'  in  uso  con  i  principali  particolari
sezionati; ulteriori cartelli murali piu' particolareggiati; 
    2) scuole per conducenti di veicoli a motore ad uso  privato:  lo
stesso materiale elencato ai precedenti punti a) e b). Per le  scuole
autorizzate a preparare soltanto  candidati  al  conseguimento  della
patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A  il
materiale di cui al punto  b)  e'  ridotto  ai  soli  dispositivi  di
segnalazione visiva, di illuminazione ed acustica nonche'  ad  almeno
un silenziatore; 
    3) scuole per  conducenti  di  macchine  agricole:  il  materiale
elencato al punto a) nonche' parte di quello elencato al punto b) ove
ricorrente anche per  dette  macchine,  opportunamente  integrato  in
relazione a tale particolare tipo di veicolo.