(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 497)
                 Art. 497. (Art. 84 del Testo Unico) 

 
               MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA 

 
  Il  materiale  didattico  per  le  esercitazioni  di   guida   deve
comprendere in adeguato numero di  veicoli  a  motore  di  proprieta'
della scuola e comunque non meno di un autoveicolo munito  di  doppio
comando o di una macchina agricola  semovente.  In  particolari  casi
l'Amministrazione, per i restanti veicoli a motore necessari per tali
esercitazioni,  puo'  eccezionalmente  ammettere  che  non  siano  di
proprieta', purche' ne sia dimostrata la disponibilita'. 
  I veicoli devono essere muniti, sia nella parte anteriore sia nella
parte posteriore, della scritta "Scuola  Guida",  con  esclusione  di
altre  indicazioni,  conforme  alle  caratteristiche  stabilite   dal
Ministero dei trasporti. 
  Il Ministro per i trasporti stabilisce con proprio decreto le somme
per  le  quali  i  veicoli  adibiti  a  scuola  guida  devono  essere
assicurati per la responsabilita' civile dei  danni  derivanti  dalla
loro circolazione.