Art. 499. 
                           R e c i d i v a 
  1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della  stessa
specie  di  quella  per  cui   sia   stata   inflitta   la   sanzione
dell'avvertimento o della censura,  va  inflitta  rispettivamente  la
sanzione  immediatamente  piu'   grave   di   quella   prevista   per
l'infrazione commessa. In caso di recidiva in  una  infrazione  della
stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta  la  sanzione
di cui alla lettera b) o alla lettera d) del  comma  2  dell'articolo
492, va  inflitta,  rispettivamente,  la  sanzione  prevista  per  la
infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura
massima  sia  stata  gia'  irrogata,   la   sanzione   prevista   per
l'infrazione commessa puo' essere aumentata sino a un terzo.