Art. 5.
            Assicurazione dei lavoratori parasubordinati
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo,  sono  soggetti  all'obbligo  assicurativo  i lavoratori
parasubordinati  indicati  all'articolo  49, comma 2, lettera a), del
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive   modificazioni   e   integrazioni,  qualora  svolgano  le
attivita' previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio
delle  proprie  mansioni,  si  avvalgano,  non in via occasionale, di
veicoli a motore da essi personalmente condotti.
  2.  Ai  fini  dell'assicurazione  INAIL  il committente e' tenuto a
tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.
  3.  Il  premio assicurativo e' ripartito nella misura di un terzo a
carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
  4.  Ai fini del calcolo del premio la base imponibile e' costituita
dai   compensi   effettivamente  percepiti,  salvo  quanto  stabilito
dall'articolo  116,  comma  3,  del testo unico. Il tasso applicabile
all'attivita'  svolta  dal  lavoratore e' quello dell'azienda qualora
l'attivita'  stessa  sia  inserita  nel  ciclo  produttivo,  in  caso
contrario, dovra' essere quello dell'attivita' effettivamente svolta.
  5.  Ferma  restando  la  decorrenza dell'obbligo assicurativo e del
diritto  alle  prestazioni  dalla  data di cui al comma 1, in sede di
prima  applicazione,  i termini per la presentazione delle denunce di
cui  all'articolo  12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
 
          Note all'art. 5:
              -  La lettera a), comma 2, dell'articolo 49 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
          (Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui redditi)
          cosi' recita:
              "2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
                a)    i    redditi    derivanti   dagli   uffici   di
          amministratore,    sindaco    o   revisore   di   societa',
          associazioni   e   altri  enti  con  o  senza  personalita'
          giuridica,   dalla   collaborazione  a  giornali,  riviste,
          enciclopedie  e  simili,  dalla  partecipazione a collegi e
          commissioni   e   da   altri   rapporti  di  collaborazione
          coordinata  e  continuativa. Si considerano tali i rapporti
          aventi   per  oggetto  la  prestazione  di  attivita',  non
          rientranti  nell'oggetto dell'arte o professione esercitata
          dal  contribuente  ai  sensi  del  comma  1, che pur avendo
          contenuto  intrinsecamente  artistico  o professionale sono
          svolte  senza  vincolo  di  subordinazione  a  favore di un
          determinato  soggetto  nel quadro di un rapporto unitario e
          continuativo  senza  impiego  di  mezzi  organizzati  e con
          retribuzione periodica prestabilita".
              -  Per  il comma 3 dell'articolo 116 del testo unico n.
          1124/1965 si veda in nota all'articolo 4.
              -  Per  il  testo  dell'articolo 12  del testo unico n.
          1124/1965 si veda in nota all'articolo 2.