Art. 5.
                         Tutela della salute
  1.  I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese
del  datore  di  lavoro,  per il tramite del medico competente di cui
all'articolo  17  del  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
    a)  ad  accertamenti  preventivi  volti a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;
    b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare
il loro stato di salute;
    c) ad  accertamenti  in  caso  di  evidenti  condizioni di salute
incompatibili con il lavoro notturno.
 
Nota all'art. 5:
    -  L'art.  17  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
(Attuazione   delle  direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE,  89/655/CEE,
89/656/CEE,   90/269/CEE,   90/270/CEE,   90/394/CEE   e   90/679/CEE
riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza  e  della salute dei
lavoratori   sul  luogo  di  lavoro),  come  modificato  dal  decreto
legislativo 19 marzo 1966, n. 242, cosi' recita:
    "Art. 17 (Il medico competente). - 1. Il medico competente:
      a) collabora  con  il  datore  di  lavoro  e con il servizio di
prevenzione  e  protezione  di  cui  all'art.  8,  sulla  base  della
specifica    conoscenza   dell'organizzazione   dell'azienda   ovvero
dell'unita'   produttiva   e   delle   situazioni  di  rischio,  alla
predisposizione  dell'attuazione  delle  misure  per  la tutela della
salute e dell'integrita' psico-fisica dei lavoratori;
      b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
      c) esprime  i  giudizi  di idoneita' alla mansione specifica al
lavoro, di cui all'art. 16;
      d) istituisce  ed  aggiorna,  sotto la propria responsabilita',
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella
sanitaria  e  di  rischio da custodire presso il datore di lavoro con
salvaguardia del segreto professionale;
      e) fornisce  informazioni  ai  lavoratori sul significato degli
accertamenti  sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione
ad   agenti  con  effetti  a  lungo  termine,  sulla  necessita'  di'
sottoporsi   ad   accertamenti  sanitari  anche  dopo  la  cessazione
dell'attivita'  che  comporta  l'esposizione  a tali agenti. Fornisce
altresi',  a  richiesta,  informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
      f) informa  ogni  lavoratore  interessato  dei  risultati degli
accertamenti  sanitari  di  cui  alla lettera b) e, a richiesta dello
stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
      g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai
rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti  clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni
sul significato di detti risultati;
      h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte
all'anno    e    partecipa    alla   programmazione   del   controllo
dell'esposizione  dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestivita' ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
      i) fatti  salvi  i  controlli  sanitari di cui alla lettera b),
effettua  le  visite  mediche  richieste  dal lavoratore qualora tale
richiesta sia correlata ai rischi professionali;
      l)  collabora  con il datore di lavoro alla predisposizione del
servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
      m)  collabora all'attivita' di formazione e informazione di cui
al capo VI.
    2.  Il  medico  competente  puo' avvalersi, per motivate ragioni,
della  collaborazione  di  medici  specialisti  scelti  dal datore di
lavoro che ne sopporta gli oneri.
    3.  Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di
cui  all'art.  16,  comma  2,  esprima  un  giudizio sull'inidoneita'
parziale  o  temporanea  o  totale  del  lavoratore,  ne  informa per
iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
    4.  Avverso  il  giudizio  di  cui al comma 3 e' ammesso ricorso,
entro   trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione  del  giudizio
medesimo,  all'organo  di  vigilanza  territorialmente competente che
dispone,  dopo  eventuali  ulteriori  accertamenti,  la  conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.
    5. Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di:
      a) dipendente  da  una  struttura  esterna  pubblica  o privata
convenzionata  con  l'imprenditore  per lo svolgimento dei compiti di
cui al presente capo;
      b) libero professionista;
      c) dipendente del datore di lavoro.
    6.  Qualora  il  medico  competente  sia dipendente del datore di
lavoro,  questi  gli  fornisce  i  mezzi e gli assicura le condizioni
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
    7.  Il  dipendente  di  una  struttura pubblica non puo' svolgere
l'attivita'  di  medico  competente  qualora  esplichi  attivita'  di
vigilanza".