Art. 5
                  Disposizioni finali e transitorie

  1.  Nel  periodo  di  prima  applicazione  della  presente legge, i
requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1 non
sono  richiesti per i soggetti autorizzati da almeno cinque anni alla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
15  del  testo  unico  delle  norme  di  legge  in materia valutaria,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988,
n.  148, e che dimostrino di avere utilizzato l'autorizzazione per un
quantitativo  minimo  annuale  pari  a  30 chilogrammi. Tali soggetti
hanno  l'obbligo di conformarsi, entro tre anni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  alle  disposizioni  del  comma 3
dell'articolo  1  anche  per  quanto riguarda i requisiti di cui alle
lettere a) e b) del medesimo comma.
  2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che
non  hanno  utilizzato  l'autorizzazione  per  il quantitativo minimo
previsto,  hanno  l'obbligo  di  comunicare  all'Ufficio italiano dei
cambi  l'intenzione  di  svolgere  l'attivita' di cui all'articolo 1,
comma  3,  e  di  conformarsi  alle  disposizioni  di cui al medesimo
articolo  1,  comma  3, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  3.  L'Ufficio  italiano  dei  cambi  provvede  alla  verifica della
sussistenza dei requisiti previsti ai commi 1 e 2.
  4.  Il  limite  di importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della
presente  legge  puo'  essere  modificato con il provvedimento di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1991,
n.  143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197.
 
          Note all'art. 5:
              - Il   testo   dell'art.  15  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 148 del 31 marzo 1988, e' il
          seguente:
              "Art.  15  (Commercio dell'oro greggio). - 1. L'Ufficio
          italiano  dei cambi e' istituzionalmente abilitato, secondo
          le attuali competenze, ad acquistare e vendere oro.
              2.  La  Banca  d'Italia  puo' liberamente negoziare oro
          greggio   all'estero,   nell'ambito  della  gestione  delle
          riserve e con i limiti ad esse applicabili.
              3.  Il  Ministro del commercio con l'estero autorizza i
          residenti,  dandone  comunicazione all'Ufficio italiano dei
          cambi,  all'acquisto all'estero di oro greggio in lingotti,
          verghe,   pani,   polvere   o  rottami  da  destinare  alla
          produzione  di  beni in Italia e alla vendita all'estero di
          oro greggio.
              4.  I residenti, autorizzati ad acquistare all'estero a
          norma  dei  commi  precedenti  e  ad importare oro greggio,
          possono  cederlo  ad  altri  residenti  quando i cessionari
          intendono  utilizzarlo per la produzione di beni in Italia.
          I  titolari  autorizzati e i cessionari possono affidare in
          lavorazione ad altri residenti l'oro importato.
              5.  L'Ufficio  italiano dei cambi, per l'acquisto ed il
          deposito  di  oro  non  monetato, si avvarra' dell'Istituto
          Poligrafico  e  Zecca dello Stato per la determinazione del
          quantitativo  di fino contenuto nell'oro stesso e per tutte
          le  operazioni  relative  al  commercio  dell'oro non sara'
          soggetto  all'osservanza  delle disposizioni della legge di
          pubblica sicurezza".
              - Il  testo  dell'art.  4,  comma  3,  lettera  a), del
          decreto-legge  3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti
          per  limitare  l'uso del contante e dei titoli al portatore
          nelle  transazioni  e prevenire l'utilizzazione del sistema
          finanziario   a  scopo  di  riciclaggio),  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge  5 luglio  1991,  n. 197, e' il
          seguente:
              "3.  Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
          dell'interno,   di   grazia  e  giustizia,  delle  finanze,
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
          commercio  con  l'estero,  ha  facolta'  di  provvedere con
          proprio  decreto,  di  cui  viene  data  comunicazione alle
          competenti commissioni parlamentari, a:
                a) modificare i limiti d'importo indicati nell'art. 1
          del  presente  decreto  e  nell'art.  13  del decreto-legge
          15 dicembre  1979,  n.  625, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge  6 febbraio  1980,  n.  15,  come  da  ultimo
          sostituito dall'art. 2, comma 1, del presente decreto".