Art. 5 Disposizioni finali e transitorie 1. Nel periodo di prima applicazione della presente legge, i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1 non sono richiesti per i soggetti autorizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e che dimostrino di avere utilizzato l'autorizzazione per un quantitativo minimo annuale pari a 30 chilogrammi. Tali soggetti hanno l'obbligo di conformarsi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 1 anche per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma. 2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che non hanno utilizzato l'autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi l'intenzione di svolgere l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, e di conformarsi alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti ai commi 1 e 2. 4. Il limite di importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge puo' essere modificato con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 31 marzo 1988, e' il seguente: "Art. 15 (Commercio dell'oro greggio). - 1. L'Ufficio italiano dei cambi e' istituzionalmente abilitato, secondo le attuali competenze, ad acquistare e vendere oro. 2. La Banca d'Italia puo' liberamente negoziare oro greggio all'estero, nell'ambito della gestione delle riserve e con i limiti ad esse applicabili. 3. Il Ministro del commercio con l'estero autorizza i residenti, dandone comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, all'acquisto all'estero di oro greggio in lingotti, verghe, pani, polvere o rottami da destinare alla produzione di beni in Italia e alla vendita all'estero di oro greggio. 4. I residenti, autorizzati ad acquistare all'estero a norma dei commi precedenti e ad importare oro greggio, possono cederlo ad altri residenti quando i cessionari intendono utilizzarlo per la produzione di beni in Italia. I titolari autorizzati e i cessionari possono affidare in lavorazione ad altri residenti l'oro importato. 5. L'Ufficio italiano dei cambi, per l'acquisto ed il deposito di oro non monetato, si avvarra' dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la determinazione del quantitativo di fino contenuto nell'oro stesso e per tutte le operazioni relative al commercio dell'oro non sara' soggetto all'osservanza delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza". - Il testo dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e' il seguente: "3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facolta' di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a: a) modificare i limiti d'importo indicati nell'art. 1 del presente decreto e nell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2, comma 1, del presente decreto".