Art. 5
                Termoregolazione e contabilizzazione

  1.  Al  comma  3  dell'articolo  7 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  agosto 1993, n. 412, e' aggiunto il seguente periodo:
"Ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione,
la  cui  concessione  edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000,
devono   essere   dotati   di   sistemi   di  termoregolazione  e  di
contabilizzazione  del  consumo  energetico  per  ogni singola unita'
immobiliare.".
 
          Note all'art. 5:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  3 dell'art. 7 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica n. 412/1993, come
          modificato dal decreto qui pubblicato:
              "3.  Ai  sensi  del  comma  6  dell'art. 26 della legge
          9 gennaio  1991,  n.  10,  gli impianti di riscaldamento al
          servizio   di   edifici   di   nuova  costruzione,  la  cui
          concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio
          1991,  data  di  entrata in vigore di detto art. 26, devono
          essere  progettati  e realizzati in modo tale da consentire
          l'adozione    di   sistemi   di   termoregolazione   e   di
          contabilizzazione   del  calore  per  ogni  singola  unita'
          immobiliare.  Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge
          9 gennaio  1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di
          edifici  di  nuova costruzione, la cui concessione edilizia
          sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati
          di  sistemi  di termoregolazione e di contabilizzazione del
          consumo energetico per ogni singola unita' immobiliare".
              - Si  riporta il testo dell'art. 26, commi 3 e 6, della
          legge  9  gennaio  1991, n. 10. (Norme per l'attuazione del
          Piano  energetico  nazionale  in  materia  di uso razionale
          dell'energia,  di  risparmio energetico e di sviluppo delle
          fonti rinnovabili di energia):
              "3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
          destinazione  d'uso, e gli impianti non di processo ad essi
          associati devono essere progettati e messi in opera in modo
          tale  da  contenere  al  massimo, in relazione al progresso
          della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
              6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici
          di  nuova  costruzione,  la  cui  concessione edilizia, sia
          rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente
          legge,  devono  essere progettati e realizzati in modo tale
          da  consentire  l'adozione di sistemi di termoregolazione e
          di  contabilizzazione  del  calore  per ogni singola unita'
          immobiliare".