Art. 5 
                         Formazione iniziale 
 
  1.  Con   regolamento   del   Ministro   dell'interno,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti  le  modalita'  di  svolgimento  del  corso  di  formazione
iniziale della durata di due anni, articolato in periodi alternati di
formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo,  di  valutazione
dei partecipanti al termine del primo anno  del  corso  ai  fini  del
superamento del periodo di prova,  di  risoluzione  del  rapporto  di
impiego in caso di inidoneita', nonche' i criteri  di  determinazione
della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo. 
  2. Al termine del biennio di formazione iniziale il funzionario  e'
destinato, in sede di prima assegnazione, ad un ufficio  territoriale
del  governo.   Nell'ambito   delle   sedi   di   servizio   indicate
dall'amministrazione  ai  fini  della  copertura,  l'assegnazione  e'
effettuata  in  relazione  alla   scelta   manifestata   da   ciascun
funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai  sensi  del
comma 1.  Il  periodo  minimo  di  permanenza  nella  sede  di  prima
assegnazione non puo' essere inferiore a due anni. 
 
          Nota all'art. 5:
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 17, comma 3,
          della  legge 23 agosto 1988, n. 400 (per l'argomento vedasi
          nelle note all'art. 1):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".