Art. 5. 
                       (Donazioni ed eredita') 
   1. Le associazioni di promozione  sociale  prive  di  personalita'
giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di  inventario,
lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le
loro rendite al  conseguimento  delle  finalita'  previste  dall'atto
costitutivo e dallo statuto. 
   2. I beni pervenuti ai sensi  del  comma  1  sono  intestati  alle
associazioni. Ai fini delle trascrizioni  dei  relativi  acquisti  si
applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. 
 
          Nota all'art. 5, comma 2:
              - I  testi degli articoli 2659 e 2660 del codice civile
          sono i seguenti:
              "Art.  2659  (Nota  di  trascrizione). - Chi domanda la
          trascrizione  di  un  atto  tra  vivi  deve  presentare  al
          conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia
          del  titolo,  una  nota  in  doppio  originale, nella quale
          devono essere indicati:
                1) il  cognome  e  il  nome,  il  luogo  e la data di
          nascita  e il numero di codice fiscale delle parti, nonche'
          il  regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo
          quanto  risulta  da loro dichiarazione resa nel titolo o da
          certificato    dell'ufficiale    di    stato   civile;   la
          denominazione  o la ragione sociale, la sede e il numero di
          codice  fiscale  delle  persone  giuridiche, delle societa'
          previste  dai  capi  II,  III  e  IV del titolo V del libro
          quinto   e   delle   associazioni   non  riconosciute,  con
          l'indicazione,   per   queste  ultime  e  per  le  societa'
          semplici,  anche  delle  generalita'  delle  persone che le
          rappresentano secondo l'atto costitutivo;
                2) il  titolo  di  cui si chiede la trascrizione e la
          data del medesimo;
                3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha
          ricevuto  l'atto  o  autenticato  le  firme,  o l'autorita'
          giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
                4) la  natura  e  la  situazione  dei  beni  a cui si
          riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art.
          2826,  nonche'  nel caso previsto dall'art. 2645-bis, comma
          4,  la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a
          quest'ultima disposizione.
              Se  l'acquisto,  la  rinunzia  o  la  modificazione del
          diritto  sono  sottoposti  a  termine o a condizione, se ne
          deve   fare  menzione  nella  nota  di  trascrizione.  Tale
          menzione  non e' necessaria se, al momento in cui l'atto si
          trascrive,  la  condizione sospensiva si e' verificata o la
          condizione  risolutiva  e'  mancata  ovvero  il  termine e'
          scaduto".
              "Art.  2660  (Trascrizione  degli  acquisti  a causa di
          morte).  -  Chi  domanda  la  trascrizione di un acquisto a
          causa  di  morte  deve  presentare,  oltre  l'atto indicato
          dall'art.  2648,  il certificato di morte dell'autore della
          successione  e  una  copia  o  un  estratto  autentico  del
          testamento, se l'acquisto segue in base a esso.
              Deve  anche presentare una nota in doppio originale con
          le seguenti indicazioni:
                1) il  cognome  e  il  nome,  il  luogo  e la data di
          nascita dell'erede o legatario e del defunto;
                2) la data di morte;
                3) se  la  successione  e'  devoluta  per  legge,  il
          vincolo  che  univa  all'autore  il  chiamato  e la quota a
          questo spettante;
                4) se  la  successione e' devoluta per testamento, la
          forma  e  la  data  del  medesimo,  il  nome  del  pubblico
          ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
                5) la   natura  e  la  situazione  dei  beni  con  le
          indicazioni richieste dall'art. 2826;
                6) la  condizione o il termine, qualora siano apposti
          alla  disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato
          dal  secondo  comma  del  precedente  articolo,  nonche' la
          sostituzione  fidecommissaria, qualora sia stata disposta a
          norma dell'art. 692.".