Art. 5. Entita' dei finanziamenti Il contributo finanziario non potra' in ogni caso superare la somma di L. 400.000.000 iva compresa e comunque non potra' essere concesso oltre la misura del 50% dell'importo complessivo richiesto. I contributi saranno assegnati ai comuni secondo la graduatoria formata dalla commissione indicata nei punti successivi, nei limiti di risorse poste a disposizione da questo Ministero per il presente bando (L. 5.000.000.000). Si fa riserva di erogare ulteriori contributi per altri progetti inseriti in graduatoria utilizzando le somme recuperate a seguito di ribassi d'asta e per eventuali economie che dovessero in qualunque modo realizzarsi ovvero a seguito di eventuali rifinanziamenti. A tal fine la graduatoria ha validita' per un periodo di due anni a decorrere dalla data di formazione. I contributi saranno erogati, successivamente alla sottoscrizione di una convenzione tra il Ministero dei lavori pubblici e l'amministrazione comunale aggiudicataria, secondo le modalita' definite dalle convenzione stessa.