Art. 5. Sanzioni Chiunque viola i divieti al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 635.090 a L. 2.540.350, cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.