Art. 5. I criteri per la determinazione delle condizioni economiche 1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste come modalita' integrative di selezione l'Indicatore della situazione economica all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 8. 2. Per la concessione dei benefici di cui all'art. 2, il nucleo familiare dello studente e' definito secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, art. 1-bis, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici e' integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: a) residenza esterna all'unita' abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprieta' di un suo membro; b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. 4. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca e' formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonche' dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente. 5. In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici e' integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza pero' di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici e' integrato con quelli di entrambi i genitori. 6. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente art. nella misura del 50%. 7. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero e' calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano gia' stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalita' e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni. 8. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente e' calcolato secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalita' del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni: a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato; b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Per l'accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 1, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non potra' superare il limite stabilito dalle regioni, dalle province autonome e dalle universita', per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 12.000 ed i 16.000 euro. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite stabilito dalle regioni, dalle province e dalle universita', per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 21.000 e i 27.000 euro. 10. In deroga alla disposizione di cui all'art. 4, comma 5 e 6, il beneficiario degli interventi e' tenuto a presentare una nuova autocertificazione della propria condizione economica alle universita' ed agli organismi regionali di gestione, per gli interventi di rispettiva competenza, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio. 11. A partire dall'anno accademico 2002/2003, i limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro emanato entro il 28 febbraio. 12. La disciplina dell'Indicatore della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica, secondo le modalita' previste dal presente articolo, a decorrere dall'anno accademico 2001-2002 nel caso in cui le relative disposizioni attuative siano emanate entro il 30 aprile 2001. In caso contrario si applicano le disposizioni per la valutazione della condizione economica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari" del 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997.