Art. 5.
                   I criteri per la determinazione
                     delle condizioni economiche
  1.  Le  condizioni economiche dello studente sono individuate sulla
base  dell'Indicatore  della situazione economica equivalente, di cui
al   decreto   legislativo   31 marzo  1998,  n.  109,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello
stesso decreto, sono previste come modalita' integrative di selezione
l'Indicatore   della  situazione  economica  all'estero,  di  cui  al
successivo  comma  7,  e  l'Indicatore  della situazione patrimoniale
equivalente, di cui al successivo comma 8.
  2.  Per  la  concessione  dei benefici di cui all'art. 2, il nucleo
familiare  dello  studente  e' definito secondo le modalita' previste
dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999,
n. 221, art. 1-bis, e successive modificazioni e integrazioni.
  3.  Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3,
comma  2-bis,  e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di
tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente
l'onere  di  mantenimento  dello  studente,  il  nucleo familiare del
richiedente  i  benefici  e'  integrato  con quello dei suoi genitori
quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
    a) residenza  esterna  all'unita'  abitativa  della  famiglia  di
origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della
domanda  per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non
di proprieta' di un suo membro;
    b) redditi   da   lavoro   dipendente  o  assimilati  fiscalmente
dichiarati,  da  almeno  due  anni,  non  inferiori  a 6.500 euro con
riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
  4.  Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3,
comma  2-bis,  e  successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo
familiare  del  richiedente  i  benefici  per i corsi di dottorato di
ricerca e' formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge,
dai   figli   e   dai   soggetti   a   loro  carico  ai  fini  Irpef,
indipendentemente  dalla  residenza  anagrafica,  nonche'  dai propri
genitori   e   dai  soggetti  a  loro  carico  ai  fini  Irpef.  Tale
disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di
cui al comma precedente.
  5.  In  caso  di  separazione  o divorzio il nucleo familiare dello
studente  richiedente i benefici e' integrato con quello del genitore
che  percepisce  gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso
in  cui  i  genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza
pero'  di  separazione  legale  o  divorzio,  il nucleo familiare del
richiedente  i  benefici  e'  integrato  con  quelli  di  entrambi  i
genitori.
  6.  Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3,
comma  2-bis,  e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di
tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente
l'onere  di  mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio
dei  fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo
familiare  concorrono  alla  formazione di tutti gli indicatori della
condizione economica di cui al presente art. nella misura del 50%.
  7.  L'Indicatore  della situazione economica equivalente all'estero
e'  calcolato  come  la  somma dei redditi percepiti all'estero e del
venti  per  cento  dei  patrimoni posseduti all'estero, che non siano
gia'  stati  inclusi  nel  calcolo  dell'Indicatore  della situazione
economica  equivalente, valutati con le stesse modalita' e sulla base
del  tasso  di  cambio  medio  dell'euro  nell'anno  di  riferimento,
definito  con  decreto  del  Ministero  delle  finanze  ai  sensi del
decreto-legge  28 giugno  1990,  n. 167, art. 4, comma 6, convertito,
con  modificazione,  dalla  legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  8.   L'Indicatore  della  situazione  patrimoniale  equivalente  e'
calcolato secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  109,  e  successive modificazioni ed integrazioni, tenendo
anche  conto  dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono
considerati  con  le  stesse modalita' del citato decreto legislativo
con le seguenti integrazioni:
    a)  i  patrimoni  immobiliari localizzati all'estero, detenuti al
31 dicembre  dell'anno  precedente  alla presentazione della domanda,
sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del
valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
    b)  i  patrimoni  mobiliari sono valutati sulla base del tasso di
cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto
del  Ministero  delle  finanze,  ai sensi del decreto-legge 28 giugno
1990,  n.  167, art. 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge   4 agosto   1990,   n.  227,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  9.   Per  l'accesso  ai  benefici  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
l'Indicatore   della  situazione  economica  equivalente  del  nucleo
familiare,   sommato  con  l'Indicatore  della  situazione  economica
all'estero,  non  potra'  superare il limite stabilito dalle regioni,
dalle  province  autonome  e dalle universita', per gli interventi di
rispettiva  competenza,  tra  i 12.000 ed i 16.000 euro. Ai sensi del
decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  109,  art.  3,  comma 1, e
successive  modificazioni  e  integrazioni, sono comunque esclusi dai
benefici  gli  studenti  per  i  quali  l'Indicatore della condizione
patrimoniale  equivalente  del  nucleo  familiare  di  cui  al  comma
precedente superi il limite stabilito dalle regioni, dalle province e
dalle universita', per gli interventi di rispettiva competenza, tra i
21.000 e i 27.000 euro.
  10.  In deroga alla disposizione di cui all'art. 4, comma 5 e 6, il
beneficiario  degli  interventi  e'  tenuto  a  presentare  una nuova
autocertificazione    della   propria   condizione   economica   alle
universita'   ed  agli  organismi  regionali  di  gestione,  per  gli
interventi  di  rispettiva  competenza,  in  caso  di mutamenti della
composizione  del  nucleo  familiare  e di modifiche della condizione
economica  dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al
beneficio.
  11.  A  partire  dall'anno  accademico  2002/2003, i limiti massimi
dell'Indicatore    della    situazione    economica   equivalente   e
dell'Indicatore   della   situazione  patrimoniale  equivalente  sono
aggiornati  annualmente  con  decreto  del  Ministro emanato entro il
28 febbraio.
  12. La disciplina dell'Indicatore della situazione economica di cui
al  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  si  applica, secondo le
modalita'  previste  dal  presente  articolo,  a  decorrere dall'anno
accademico  2001-2002  nel  caso  in  cui  le  relative  disposizioni
attuative siano emanate entro il 30 aprile 2001. In caso contrario si
applicano   le  disposizioni  per  la  valutazione  della  condizione
economica  previste  dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri   "Uniformita'   di   trattamento  sul  diritto  agli  studi
universitari"   del   30 aprile   1997,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997.