Art. 5.
Responsabilita' dell'ente
1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o
a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita'
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da
persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo
dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno
dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno
agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.