Art. 5.
                      Responsabilita' dell'ente

  1.  L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o
a suo vantaggio:
    a)  da  persone  che  rivestono  funzioni  di  rappresentanza, di
amministrazione  o  di  direzione  dell'ente  o  di  una  sua  unita'
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da
persone  che  esercitano,  anche di fatto, la gestione e il controllo
dello stesso;
    b)  da  persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno
dei soggetti di cui alla lettera a).
  2.  L'ente  non  risponde  se le persone indicate nel comma 1 hanno
agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.