Art. 5. Fondi di gestione 1. Per l'adempimento dei propri compiti le fondazioni dispongono: a) di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio; b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio; c) dei corrispettivi per le prestazioni di cui all'articolo 12, comma 3.