Art. 5.
                          Fondi di gestione
  1. Per l'adempimento dei propri compiti le fondazioni dispongono:
    a) di  ogni  eventuale  provento, contributo, donazione o lascito
destinato  all'attuazione  degli  scopi statutari e non espressamente
destinato all'incremento del patrimonio;
    b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
    c) dei  corrispettivi  per le prestazioni di cui all'articolo 12,
comma 3.