Art. 5
                        Soggetti beneficiari

  1.  Il  concorso  pubblico, nella realizzazione degli interventi di
messa  in  sicurezza,  di caratterizzazione, di bonifica e ripristino
ambientale,   e'   ammesso   nei   confronti  dei  seguenti  soggetti
beneficiari, alle condizioni rispettivamente indicate:
a) pubbliche amministrazioni, per interventi aventi ad oggetto aree o
   beni pubblici;
b) pubbliche  amministrazioni,  per  interventi  in  danno  aventi ad
   oggetto  beni  privati, effettuati nel caso in cui il responsabile
   non  provveda  o non sia individuabile e non provveda nessun altro
   soggetto interessato;
c) soggetti  privati  titolari  di diritti reali su beni immobili sui
   quali insistano manufatti ad uso residenziale, a condizione che la
   costruzione  dei  predetti  manufatti  o il cambio di destinazione
   d'uso  siano  avvenuti  anteriormente  all'entrata  in  vigore del
   decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e risultino comunque
   conformi alla vigente normativa urbanistica ed edilizia;
d) soggetti  privati  titolari di diritti reali su immobili destinati
   ad uso diverso da quello residenziale.
  2.  Non possono in ogni caso beneficiare del contributo pubblico di
cui  all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni:
a) i  soggetti  privati  che,  in  relazione a siti inquinati in data
   anteriore  all'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto
   ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, risultino a qualsiasi titolo
   responsabili  di  atti  e  fatti  costituenti  illecito  penale  o
   amministrativo  posti  in  essere in violazione di norme di tutela
   ambientale  che  abbiano  cagionato  danno  ambientale,  ai  sensi
   dell'articolo  18  della  legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' gli
   altri    soggetti    privati    responsabili    dell'inquinamento,
   verificatosi prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
   25  ottobre 1999, n. 471, e non integrante la fattispecie illecita
   di  cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che non
   abbiano  posto  in  essere gli interventi e le iniziative previsti
   dall'articolo  9,  commi  1,  2  e 3 del decreto ministeriale anzi
   detto;
b) i soggetti privati che si siano resi, a qualunque titolo, per atti
   inter   vivos,   acquirenti   o  cessionari,  in  data  successiva
   all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n.
   471,  di  diritti  reali o personali d'uso relativamente alle aree
   inquinate.
  3.  Le ipotesi di esclusione di cui alle precedenti lettere a) e b)
del  comma  2  si  estendono  altresi' alle persone giuridiche che si
trovino in una delle condizioni di controllo o di collegamento di cui
all'articolo 2359 del codice civile rispetto al soggetto responsabile
dell'inquinamento.
 
          Note all'art. 5:
              - Per  il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471,
          vedi note all'art. 3.
              - Per  l'art.  17, comma 6-bis, del decreto legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note alle premesse.
              - L'art.  18  della  legge 8 luglio 1986, n. 349, e' il
          seguente:
              "Art.  18.  -  1.  Qualunque  fatto doloso o colposo in
          violazione  di  disposizioni  di  legge  o di provvedimenti
          adottati  in  base  a  legge che comprometta l'ambiente, ad
          esso   arrecando   danno,   alterandolo,  deteriorandolo  o
          distruggendolo  in  tutto  o in parte, obbliga l'autore del
          fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
              2.  Per  la  materia  di  cui  al precedente comma 1 la
          giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella
          della  Corte  dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
              3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche
          se  esercitata  in  sede  penale,  e' promossa dallo Stato,
          nonche'  dagli  enti territoriali sui quali incidano i beni
          oggetto del fatto lesivo.
              4.  Le  associazioni  di  cui al precedente art. 13 e i
          cittadini,  al  fine di sollecitare l'esercizio dell'azione
          da  parte  dei  soggetti  legittimati, possono denunciare i
          fatti   lesivi   di  beni  ambientali  dei  quali  siano  a
          conoscenza.
              5.  Le  associazioni  individuate  in  base all'art. 13
          della  presente  legge  possono intervenire nei giudizi per
          danno  ambientale  e  ricorrere  in  sede  di giurisdizione
          amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
              6.  Il  giudice,  ove  non  sia  possibile  una precisa
          quantificazione  del danno, ne determina l'ammontare in via
          equitativa,  tenendo  comunque  conto  della gravita' della
          colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e
          del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del
          suo comportamento lesivo dei beni ambientali.
              7.  Nei  casi di concorso nello stesso evento di danno,
          ciascuno   risponde   nei   limiti   della   piu'   propria
          responsabilita' individuale.
              8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove
          possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del
          responsabile.
              9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato
          risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme
          di  cui al testo unico delle disposizioni di legge relative
          alla  riscossione  delle  entrate patrimoniali dello Stato,
          approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
              9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti
          in  favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui
          al  comma  1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione
          di  fidejussioni  a  favore dello Stato, assunte a garanzia
          del  risarcimento  medesimo,  sono  versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato, per essere riassegnate, con decreto
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica,  ad  un  fondo  di  rotazione da
          istituire  nell'ambito  di  apposita unita' previsionale di
          base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente,
          al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:
                a) interventi      urgenti     di     perimetrazione,
          caratterizzazione  e messa in sicurezza dei siti inquinati,
          con  priorita'  per  le aree per le quali ha avuto luogo il
          risarcimento del danno ambientale;
                b) interventi    di   disinquinamento,   bonifica   e
          ripristino  ambientale  delle aree per le quali abbia avuto
          luogo il risarcimento del danno ambientale;
                c) interventi  di  bonifica  e  ripristino ambientale
          previsti  nel  programma nazionale di bonifica e ripristino
          ambientale  dei  siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3,
          della legge 9 dicembre 1998 n. 426.
              9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione   economica,  sono  disciplinate  le
          modalita'  di  funzionamento e di accesso al predetto fondo
          di  rotazione,  ivi  comprese  le procedure per il recupero
          delle somme concesse a titolo di anticipazione".
              - I commi 1, 2 e 3 dell'art. 9 del decreto ministeriale
          25 ottobre 1999, n. 471, sono i seguenti:
              "1. Il proprietario di un sito o altro soggetto che, al
          di  fuori  dei  casi  di  cui  agli articoli 7 e 8, intenda
          attivare   di  propria  iniziativa  le  procedure  per  gli
          interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e
          di  ripristino  ambientale,  ai  sensi  dell'art. 17, comma
          13-bis  del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
          del  presente  regolamento,  e'  tenuto  a  comunicare alla
          regione,  alla  provincia  ed  al  comune  la situazione di
          inquinamento,  rilevata nonche' gli eventuali interventi di
          messa  in sicurezza d'emergenza necessari per assicurare la
          tutela  della  salute e dell'ambiente adottati e in fase di
          esecuzione.  La  comunicazione  deve essere accompagnata da
          idonea  documentazione tecnica dalla quale devono risultare
          le caratteristiche dei suddetti interventi.
              2.   Entro   trenta   giorni   dal   ricevimento  della
          comunicazione   di   cui  al  comma  1,  il  comune  o,  se
          l'inquinamento  interessa  il territorio di piu' comuni, la
          regione  verifica  l'efficacia degli interventi di messa in
          sicurezza  d'emergenza adottati e puo' fissare prescrizioni
          ed interventi integrativi, con particolare riferimento alle
          misure   di   monitoraggio  da  attuare  per  accertare  le
          condizioni  di  inquinamento  ed ai controlli da effettuare
          per  verificare  l'efficacia  degli  interventi  attuati  a
          protezione    della   salute   pubblica   e   dell'ambiente
          circostante.
              3. Qualora il proprietario o altro soggetto interessato
          proceda  ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore del presente decreto, la decorrenza
          dell'obbligo  di  bonifica  verra'  definita  dalla regione
          territorialmente  competente in base alla pericolosita' del
          sito determinata con i criteri di cui all'art. 14, comma 3,
          nell'ambito   del  Piano  regionale  o  di  suoi  eventuali
          stralci, salva in ogni caso la facolta' dell'interessato di
          procedere   agli   interventi   di  bonifica  e  ripristino
          ambientale prima del suddetto termine".