Art. 5. 
Compensi per soggetti incaricati della  selezione  e  valutazione  di
                   programmi e progetti di ricerca 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della  legge  28
dicembre  2001,  n.  448,  al  fine  di   consentire   la   immediata
corresponsione di compensi a componenti di  commissioni  e  comitati,
nonche' ad esperti, incaricati delle procedure di selezione  e  della
valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data
di entrata in vigore del presente decreto,  ove  i  rispettivi  piani
finanziari abbiano previsto spese  per  attivita'  istruttorie  e  di
valutazione,    con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti  gli  importi  dei
compensi medesimi. 
  2. Il decreto di cui al comma 1 si  applica  anche  ai  fini  della
corresponsione  di  compensi  nelle  procedure  di  selezione  e   di
valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla  data
di entrata in vigore del  presente  decreto.  La  relativa  spesa  e'
compresa  nell'ambito  dei  fondi  riguardanti  il  finanziamento  di
progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non
superiore all'uno per cento dei predetti fondi.