Art. 5. 
                       Saggio degli interessi 
 
  1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio  degli  interessi,
ai fini del presente decreto, e' determinato in misura pari al saggio
d'interesse del principale strumento di rifinanziamento  della  Banca
centrale europea  applicato  alla  sua  piu'  recente  operazione  di
rifinanziamento principale effettuata il primo giorno  di  calendario
del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali.  Il
saggio di riferimento in vigore  il  primo  giorno  lavorativo  della
Banca centrale europea del semestre in questione  si  applica  per  i
successivi sei mesi. 
  2. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  da'  notizia  del
saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi  prevista,
curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.