Art. 5.
                   Struttura e contenuti dei piani
                e dei programmi di cui all'articolo 8
               del decreto legislativo n. 351 del 1999
    1.  I  piani  e  i  programmi  di  cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  n.  351 del 1999 sono redatti secondo l'indice riportato
nell'allegato  3  e  contengono  una  scheda  tecnica  che riporta le
informazioni di cui all'allegato V del medesimo decreto legislativo.
    2.  L'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 e'
effettuata  sulla  base  delle indicazioni contenute nell'allegato 4,
secondo il seguente schema:
      a)  definizione  di  scenari  di qualita' dell'aria riferiti al
termine  di  cui  all'articolo  4,  comma  1, lettera c), del decreto
legislativo   n.   351  del  1999,  sulla  base  delle  norme  e  dei
provvedimenti  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera  d), del
presente regolamento e delle misure conseguentemente adottate;
      b)  individuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni
di  inquinanti  in  atmosfera  necessari a conseguire il rispetto dei
limiti  di  qualita' dell'aria entro i termini di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 351 del 1999;
      c)  individuazione  delle  misure,  aggiuntive  o  modificative
rispetto  a  quelle  previste  sulla  base  dei  provvedimenti di cui
all'articolo  4, comma 1, lettera d), da attuare per il conseguimento
degli  obiettivi di cui alla lettera b). Ciascuna misura e' corredata
da  opportuni  indicatori e analizzata sotto il profilo dei risultati
attesi  in  termini  di  miglioramento  della  qualita' dell'aria, di
riduzione  delle emissioni inquinanti dell'aria, dei costi associati,
dell'impatto  sociale,  dei  tempi di attuazione e della fattibilita'
tecnico-economica;
      d)   selezione   dell'insieme   di  misure  piu'  efficaci  per
realizzare  gli  obiettivi  di  cui alla lettera b), tenuto conto dei
costi, dell'impatto sociale e degli inquinanti per i quali si ottiene
una riduzione delle emissioni;
      e)  indicazione,  per ciascuna delle misure di cui alla lettera
d),   delle  fasi  di  attuazione,  dei  soggetti  responsabili,  dei
meccanismi   di   controllo  e,  laddove  necessarie,  delle  risorse
destinate all'attuazione delle misure;
      f)  indicazione  delle  modalita' di monitoraggio delle singole
fasi  di  attuazione  e  dei  relativi  risultati,  anche  al fine di
modificare  o  di integrare le misure individuate, ove necessario per
il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).
    3.  Ai  fini  dell'individuazione  delle  risorse da destinare al
raggiungimento   degli  obiettivi  di  cui  alla  lettera  b),  hanno
priorita'  le misure da attuare nelle zone in cui il livello di uno o
piu'  inquinanti sia superiore al valore limite aumentato del margine
di tolleranza.
 
          Note all'art. 5:
              -  L'art.  8  del  citato  decreto legislativo 4 agosto
          1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.
              -  L'art.  4  del  citato  decreto legislativo 4 agosto
          1999, n. 351, e' il seguente:
              "Art.  4  (Valori  limite,  soglie  di allarme e valori
          obiettivo). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
          concerto   con   il  Ministro  della  sanita',  sentita  la
          Conferenza   unificata   istituita  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997, n. 281, in applicazione delle
          disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea, ai
          sensi  dell'art.  4,  comma 5, della direttiva n. 96/62/CE,
          sono recepiti:
                a) i  valori  limite  e  le  soglie d'allarme per gli
          inquinanti elencati nell'allegato I;
                b) il  margine  di  tolleranza  fissato  per  ciascun
          inquinante  di  cui all'allegato I, le modalita' secondo le
          quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;
                c) il  termine  entro  il quale il valore limite deve
          essere raggiunto;
                d) il  valore  obiettivo  per l'ozono e gli specifici
          requisiti   di   monitoraggio,   valutazione,  gestione  ed
          informazione.
              2.  Con  le  modalita' di cui al comma 1 possono essere
          fissati:
                a) valori  limite e soglie d'allarme piu' restrittivi
          di quelli fissati a norma del comma 1 per gli inquinanti di
          cui  al  medesimo  comma,  tenendo conto almeno dei fattori
          elencati nell'allegato II;
                b) valori  limite  e  soglie d'allarme per inquinanti
          diversi  da  quelli  elencati  nell'allegato 1, individuati
          sulla base dei criteri di cui all'allegato III;
                c) valori obiettivo per inquinanti diversi dall'ozono
          e  per  i  quali  non  sono  fissati valori limite e soglie
          d'allarme,  individuati  sulla  base  dei  criteri  di  cui
          all'allegato IV.
              3.  Con  le  modalita' di cui al comma 1 sono stabiliti
          per ciascun inquinante per il quale sono previsti un valore
          limite e una soglia d'allarme:
                a) i  criteri  per  la  raccolta dei dati inerenti la
          qualita'  dell'aria  ambiente ed i criteri e le tecniche di
          misurazione,  con  particolare riferimento all'ubicazione e
          al   numero  minimo  dei  punti  di  campionamento  e  alle
          metodiche  di riferimento per la misura, il campionamento e
          l'analisi;
                b) i  criteri  riguardanti l'uso di altre tecniche di
          valutazione   della   qualita'   dell'aria   ambiente,   in
          particolare   la   modellizzazione,  con  riferimento  alla
          risoluzione  spaziale  per la modellizzazione, ai metodi di
          valutazione  obiettiva  ed alle tecniche di riferimento per
          la modellizzazione;
                c) la  soglia  di valutazione superiore, la soglia di
          valutazione  inferiore  ed  i  criteri  di  verifica  della
          classificazione  delle  zolle  e  degli agglomerati al fine
          dell'applicazione dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5;
                d)  le  modalita'  per  l'informazione  da fornire al
          pubblico,  ai sensi dell'art. 11, sui livelli registrati di
          inquinamento  atmosferico  ed  in caso di superamento delle
          soglie d'allarme;
                e) il  formato  per  la comunicazione dei dati di cui
          all'art.  12,  in  conformita'  a  quanto  stabilito  dalla
          Commissione europea.
              4.  Qualora  vengano  adottati  valori  limite,  valori
          obiettivo  e  soglie  di  allarme  ai  sensi del comma 2 il
          Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea".