Art. 5. Struttura e contenuti dei piani e dei programmi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 351 del 1999 1. I piani e i programmi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 351 del 1999 sono redatti secondo l'indice riportato nell'allegato 3 e contengono una scheda tecnica che riporta le informazioni di cui all'allegato V del medesimo decreto legislativo. 2. L'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato 4, secondo il seguente schema: a) definizione di scenari di qualita' dell'aria riferiti al termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 351 del 1999, sulla base delle norme e dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente regolamento e delle misure conseguentemente adottate; b) individuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera necessari a conseguire il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria entro i termini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 351 del 1999; c) individuazione delle misure, aggiuntive o modificative rispetto a quelle previste sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), da attuare per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera b). Ciascuna misura e' corredata da opportuni indicatori e analizzata sotto il profilo dei risultati attesi in termini di miglioramento della qualita' dell'aria, di riduzione delle emissioni inquinanti dell'aria, dei costi associati, dell'impatto sociale, dei tempi di attuazione e della fattibilita' tecnico-economica; d) selezione dell'insieme di misure piu' efficaci per realizzare gli obiettivi di cui alla lettera b), tenuto conto dei costi, dell'impatto sociale e degli inquinanti per i quali si ottiene una riduzione delle emissioni; e) indicazione, per ciascuna delle misure di cui alla lettera d), delle fasi di attuazione, dei soggetti responsabili, dei meccanismi di controllo e, laddove necessarie, delle risorse destinate all'attuazione delle misure; f) indicazione delle modalita' di monitoraggio delle singole fasi di attuazione e dei relativi risultati, anche al fine di modificare o di integrare le misure individuate, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b). 3. Ai fini dell'individuazione delle risorse da destinare al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b), hanno priorita' le misure da attuare nelle zone in cui il livello di uno o piu' inquinanti sia superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza.
Note all'art. 5: - L'art. 8 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse. - L'art. 4 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' il seguente: "Art. 4 (Valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in applicazione delle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della direttiva n. 96/62/CE, sono recepiti: a) i valori limite e le soglie d'allarme per gli inquinanti elencati nell'allegato I; b) il margine di tolleranza fissato per ciascun inquinante di cui all'allegato I, le modalita' secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo; c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto; d) il valore obiettivo per l'ozono e gli specifici requisiti di monitoraggio, valutazione, gestione ed informazione. 2. Con le modalita' di cui al comma 1 possono essere fissati: a) valori limite e soglie d'allarme piu' restrittivi di quelli fissati a norma del comma 1 per gli inquinanti di cui al medesimo comma, tenendo conto almeno dei fattori elencati nell'allegato II; b) valori limite e soglie d'allarme per inquinanti diversi da quelli elencati nell'allegato 1, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato III; c) valori obiettivo per inquinanti diversi dall'ozono e per i quali non sono fissati valori limite e soglie d'allarme, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato IV. 3. Con le modalita' di cui al comma 1 sono stabiliti per ciascun inquinante per il quale sono previsti un valore limite e una soglia d'allarme: a) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria ambiente ed i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione e al numero minimo dei punti di campionamento e alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi; b) i criteri riguardanti l'uso di altre tecniche di valutazione della qualita' dell'aria ambiente, in particolare la modellizzazione, con riferimento alla risoluzione spaziale per la modellizzazione, ai metodi di valutazione obiettiva ed alle tecniche di riferimento per la modellizzazione; c) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore ed i criteri di verifica della classificazione delle zolle e degli agglomerati al fine dell'applicazione dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5; d) le modalita' per l'informazione da fornire al pubblico, ai sensi dell'art. 11, sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie d'allarme; e) il formato per la comunicazione dei dati di cui all'art. 12, in conformita' a quanto stabilito dalla Commissione europea. 4. Qualora vengano adottati valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme ai sensi del comma 2 il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea".