Art. 5 Modifiche all'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 1. All'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel comma 2, le parole: "da due esperti" sono sostituite dalle seguenti: "da tre esperti". 2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, previsti dal medesimo articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 5: Comma 1: - Il testo del comma 2 dell'art. 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 102 (Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali). 1. (Omissis). 2. L'Agenzia e' gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.".