Art. 5
             Modifiche all'articolo 102 del testo unico
            di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000

  1.  All'articolo  102  del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  nel  comma 2, le parole: "da due esperti" sono sostituite dalle
seguenti: "da tre esperti".
  2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono
corrispondentemente    rideterminati    i    trattamenti    economici
corrisposti,  a  qualsiasi  titolo,  ai  componenti  del consiglio di
amministrazione  dell'Agenzia  autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari  comunali e provinciali, previsti dal medesimo articolo 102
del  testo  unico  di  cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel
testo  vigente  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore della
presente legge.
 
             Note all'art. 5:
                 Comma 1:
                 -  Il  testo  del  comma 2 dell'art. 102 del decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli enti locali), come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
                 "Art.   102   (Agenzia   autonoma  per  la  gestione
          dell'albo dei segretari comunali e provinciali).
                 1. (Omissis).
                 2.   L'Agenzia   e'   gestita  da  un  consiglio  di
          amministrazione,  nominato  con  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri e composto da due sindaci nominati
          dall'Anci,   da   un   presidente  di  provincia  designato
          dall'Upi,  da  tre  segretari comunali e provinciali eletti
          tra  gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla
          Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie locali. Il consiglio
          elegge    nel    proprio    seno   un   presidente   e   un
          vicepresidente.".