Art. 5.
                    (Formazione degli insegnanti)

  1.  Con  i  decreti  di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla
formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo
ciclo  e  del  secondo  ciclo,  nel  rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
    a) la formazione iniziale e' di pari dignita' per tutti i docenti
e si svolge nelle universita' presso i corsi di laurea specialistica,
il  cui  accesso  e'  programmato  ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
della  legge  2  agosto  1999, n. 264, e successive modificazioni. La
programmazione  degli accessi ai corsi stessi e' determinata ai sensi
dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei
posti  effettivamente  disponibili,  per ogni ambito regionale, nelle
istituzioni scolastiche;
    b)  con  uno  o piu' decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma  95,  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma
4,  del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono
individuate  le  classi  dei  corsi  di  laurea  specialistica, anche
interfacolta'  o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione
degli  insegnanti  di  cui alla lettera a) del presente comma. Per la
formazione  degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e
del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento
all'insegnamento   delle   discipline  impartite  in  tali  gradi  di
istruzione    e   con   preminenti   finalita'   di   approfondimento
disciplinare.  I  decreti stessi disciplinano le attivita' didattiche
attinenti  l'integrazione  scolastica  degli  alunni in condizione di
handicap;  la  formazione  iniziale  dei docenti puo' prevedere stage
all'estero;
    c)  l'accesso  ai corsi di laurea specialistica per la formazione
degli  insegnanti  e'  subordinato  al  possesso dei requisiti minimi
curricolari,  individuati  per  ciascuna  classe  di abilitazione nel
decreto  di  cui  alla  lettera  b) e all'adeguatezza della personale
preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
    d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica
di  cui  alla  lettera  a)  ha  valore  abilitante  per  uno  o  piu'
insegnamenti  individuati  con  decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
    e)  coloro  che  hanno  conseguito la laurea specialistica di cui
alla  lettera  a),  ai  fini  dell'accesso  nei  ruoli  organici  del
personale  docente  delle  istituzioni  scolastiche, svolgono, previa
stipula  di  appositi  contratti  di  formazione  lavoro,  specifiche
attivita'  di  tirocinio.  A tale fine e per la gestione dei corsi di
cui  alla lettera a), le universita', sentita la direzione scolastica
regionale,   definiscono   nei   regolamenti   didattici   di  ateneo
l'istituzione  e  l'organizzazione  di apposite strutture di ateneo o
d'interateneo  per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati,
sulla  base  di  convenzioni,  anche  i  rapporti  con le istituzioni
scolastiche;
    f)  le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla
lettera  e)  promuovono  e  governano  i  centri di eccellenza per la
formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione
in  servizio  degli  insegnanti  interessati  ad assumere funzioni di
supporto,  di  tutorato  e di coordinamento dell'attivita' educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
  2.  Con  i  decreti  di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche
sulla  formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e
specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21
dicembre  1999,  n.  508,  relativamente  agli insegnamenti cui danno
accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano,
con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al
comma 1 del presente articolo.
  3.  Per  coloro  che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento
secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione
per  le  attivita'  di  sostegno di cui al decreto del Ministro della
pubblica  istruzione  24  novembre  1998,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della
Repubblica  31  ottobre 1975, n. 970, nonche' del diploma di laurea o
del  diploma  di  istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di
Accademia  di  belle  arti  o  di Istituto superiore per le industrie
artistiche   o   di  Conservatorio  di  musica  o  Istituto  musicale
pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di
specializzazione  all'insegnamento  secondario,  le  scuole  medesime
valutano  il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti
per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini
del   riconoscimento   dei  relativi  crediti  didattici,  anche  per
consentire  loro  un'abbreviazione  del  percorso  degli  studi della
scuola  di  specializzazione  previa  iscrizione  in  sovrannumero al
secondo  anno  di  corso  della  scuola. I corsi di laurea in scienze
della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge
19   novembre   1990,   n.   341,   valutano  il  percorso  didattico
teorico-pratico  e  gli  esami  sostenuti  per  il  conseguimento del
diploma  biennale di specializzazione per le attivita' di sostegno ai
fini   del   riconoscimento   dei   relativi   crediti   didattici  e
dell'iscrizione  in  soprannumero al relativo anno di corso stabilito
dalle  autorita'  accademiche,  per  coloro  che, in possesso di tale
titolo  di  specializzazione  e  del  diploma  di  scuola  secondaria
superiore,  abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di
laurea  sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione
primaria  istituiti  a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre  1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attivita'
di  tirocinio  previste dal relativo percorso formativo, ha valore di
esame  di  Stato  e  abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella
scuola  materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria.
Esso  consente  altresi'  l'inserimento  nelle graduatorie permanenti
previste  dall'articolo  401  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  16  aprile  1994, n. 297, e successive modificazioni. Al
fine  di  tale  inserimento,  la tabella di valutazione dei titoli e'
integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al
voto  di  laurea  conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre  1990,  n.  341,  le  parole:  "I  concorsi  hanno  funzione
abilitante" sono soppresse. 	
 
          Note all'art. 5:
              -  La  legge  2  agosto  1999,  n. 264, reca: "Norme in
          materia di accessi ai corsi universitari"." L'art. 1, comma
          1, cosi' recita:
              "1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
                a) ai  corsi  di  laurea  in medicina e chirurgia, in
          medicina  veterinaria,  in odontoiatria e protesi dentaria,
          in  architettura,  ai  corsi  di laurea specialistica delle
          professioni   sanitarie,   nonche'   ai  corsi  di  diploma
          universitario,  ovvero individuati come di primo livello in
          applicazione  dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
          1997,  n.  127,  e successive modificazioni, concernenti la
          formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico
          e  della  riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni,  in  conformita'  alla normativa comunitaria
          vigente  e  alle  raccomandazioni  dell'Unione  europea che
          determinano   standard  formativi  tali  da  richiedere  il
          possesso di specifici requisiti;
                b) ai  corsi  di  laurea  in scienza della formazione
          primaria    e   alle   scuole   di   specializzazione   per
          l'insegnamento   secondario,   di   cui,   rispettivamente,
          all'art.  3,  comma  2,  e all'art. 4, comma 2, della legge
          19 novembre 1990, n. 341;
                c) ai  corsi  di formazione specialistica dei medici,
          disciplinati  ai  sensi  del  decreto  legislativo 8 agosto
          1991, n. 257;
                d) alle scuole di specializzazione per le professioni
          legali,  disciplinate  ai  sensi  dell'art.  16 del decreto
          legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
                e) ai  corsi  universitari  di  nuova  istituzione  o
          attivazione,  su  proposta  delle universita' e nell'ambito
          della  programmazione  del  sistema  universitario,  per un
          numero  di  anni  corrispondente  alla  durata  legale  del
          corso."."
              -  La  legge  15  maggio  1997,  n.  127, reca: "Misure
          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei  procedimenti  di decisione e di controllo". L'art. 17,
          comma 95, cosi' recita:
              "95. L'ordinamento  degli studi dei corsi universitari,
          con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
          dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
          e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
          criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
          comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
          universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
          competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
          medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
          al presente comma determinano altresi':
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
          obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
          sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          anche  modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
          cui  al  decreto  legislativo  8  maggio  1998,  n. 178, in
          corrispondenza    di    attivita'   didattiche   di   base,
          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
          formazione permanente e ricorrente;
                b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
          telematici;
                c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
          Capo  II  del  Titolo  III del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382."."
              -  Il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della
          ricerca  scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
          reca:  "Regolamento  recante  norme concernenti l'autonomia
          didattica  degli  atenei".  L'art.  10, comma 2 e l'art. 6,
          comma 4, cosi' recitano:
              "Art.  10 (Obiettivi e attivita' formative qualificanti
          delle classi).
              (Omissis).
              2.  I  decreti  ministeriali  determinano altresi', per
          ciascuna  classe,  il  numero  minimo  di  crediti  che gli
          ordinamenti didattici riservano ad ogni attivita' formativa
          e   ad   ogni   ambito  disciplinare  di  cui  al  comma 1,
          rispettando  i  seguenti vincoli percentuali sul totale dei
          crediti necessari per conseguire il titolo di studio:
                a) la  somma  totale dei crediti riservati non potra'
          essere superiore al 66 per cento;
                b) le  somme  dei  crediti  riservati,  relativi alle
          attivita' di cui alle lettere a), b), c) e alle lettere d),
          e),   f) del   comma   l  non  potranno  essere  superiori,
          rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento;
                c) i  crediti  riservati,  relativi alle attivita' di
          ognuna delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d),
          e),   f)   del  comma  1  non  potranno  essere  inferiori,
          rispettivamente, al 10 e al 5 per cento".
              "Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio).
              (Omissis).
              4.  Per  essere ammessi ad un corso di specializzazione
          occorre  essere  in possesso almeno della laurea, ovvero di
          altro  titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
          idoneo.  Nel  rispetto delle norme e delle direttive di cui
          all'art.  3,  comma  6, i decreti ministeriali stabiliscono
          gli  specifici  requisiti  di  ammissione  ad  un  corso di
          specializzazione,   ivi   compresi  gli  eventuali  crediti
          formativi  universitari  aggiuntivi  rispetto  al titolo di
          studio   gia'   conseguito,  purche'  nei  limiti  previsti
          dall'art. 7, comma 3".
              -  La  legge  21  dicembre 1999, n. 508, reca: "Riforma
          delle  Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
          danza,  dell'Accademia  nazionale di arte drammatica, degli
          Istituti   superiori   per  le  industrie  artistiche,  dei
          Conservatori   di   musica   e   degli   Istituti  musicali
          pareggiati.".  Si  ritiene  opportuno riportare le seguenti
          parti della legge:
              "1  (Finalita'  della legge). - 1. La presente legge e'
          finalizzata  alla  riforma  delle  Accademie di belle arti,
          dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
          di   arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per  le
          industrie  artistiche  (ISIA), dei Conservatori di musica e
          degli Istituti musicali pareggiati.
              2 (Alta   formazione  e  specializzazione  artistica  e
          musicale).  -  1.  Le  Accademie di belle arti, l'Accademia
          nazionale  di  arte  drammatica  e  gli  ISIA, nonche', con
          l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 2, i
          Conservatori  di  musica,  l'Accademia nazionale di danza e
          gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
          delle  istituzioni  di  alta  cultura  cui  l'art. 33 della
          Costituzione  riconosce  il  diritto  di  darsi ordinamenti
          autonomi,     il    sistema    dell'alta    formazione    e
          specializzazione   artistica   e   musicale.   Le  predette
          istituzioni  sono  disciplinate dalla presente legge, dalle
          norme  in  essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
          espresso riferimento.
              2.  I  Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
          danza  e  gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati
          in  Istituti  superiori  di  studi musicali e coreutici, ai
          sensi del presente articolo.
              3.   Il   Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  esercita,  nei confronti delle
          istituzioni  di  cui  all'art. 1, poteri di programmazione,
          indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal
          titolo  I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto
          dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge.
              4.  Le istituzioni di cui all'art. 1 sono sedi primarie
          di  alta  formazione,  di specializzazione e di ricerca nel
          settore artistico e musicale e svolgono correlate attivita'
          di  produzione.  Sono  dotate  di  personalita' giuridica e
          godono  di  autonomia  statutaria,  didattica, scientifica,
          amministrativa,   finanziaria  e  contabile  ai  sensi  del
          presente    articolo,    anche   in   deroga   alle   norme
          dell'ordinamento   contabile   dello  Stato  e  degli  enti
          pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
              5.  Le  istituzioni  di  cui  all'art. 1 istituiscono e
          attivano  corsi  di  formazione  ai  quali si accede con il
          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
          nonche'  corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
          predette    istituzioni    rilasciano   specifici   diplomi
          accademici   di   primo   e  secondo  livello,  nonche'  di
          perfezionamento,  di  specializzazione e di formazione alla
          ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
          dalle  predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art.
          9  della  legge  19  novembre 1990, n. 341. Con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica,  di  concerto  con il Ministro per la funzione
          pubblica,  previo parere del Consiglio nazionale per l'alta
          formazione  artistica e musicale (CNAM), di cui all'art. 3,
          sono  dichiarate  le  equipollenze  tra  i titoli di studio
          rilasciati  ai  sensi  della  presente  legge e i titoli di
          studio  universitari  al  fine esclusivo dell'ammissione ai
          pubblici  concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali
          del  pubblico  impiego  per  le  quali  ne e' prescritto il
          possesso.
              6.   Il   rapporto   di   lavoro  del  personale  delle
          istituzioni  di cui all'art. 1 e' regolato contrattualmente
          ai  sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  nell'ambito di
          apposito  comparto  articolato  in  due  distinte  aree  di
          contrattazione,  rispettivamente per il personale docente e
          non  docente.  Limitatamente  alla  copertura  dei posti in
          organico  che  si  rendono  disponibili  si fa ricorso alle
          graduatorie  nazionali previste dall'art. 270, comma 1, del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia  di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
          e  grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
          n. 297, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 3
          maggio   1999,   n.   124,  le  quali  integrate  in  prima
          applicazione  a  norma  del  citato  art.  3, comma 2, sono
          trasformate  in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze
          didattiche  derivanti dalla presente legge cui non si possa
          far   fronte  nell'ambito  delle  dotazioni  organiche,  si
          provvede    esclusivamente   mediante   l'attribuzione   di
          incarichi  di  insegnamento  di  durata  non  superiore  al
          quinquennio,   rinnovabili,   anche   ove   temporaneamente
          conferiti  a  personale  incluso nelle predette graduatorie
          nazionali.  Dopo  l'esaurimento  di  tali  graduatorie, gli
          incarichi  di insegnamento sono attribuiti con contratti di
          durata   non   superiore  al  quinquennio,  rinnovabili.  I
          predetti   incarichi  di  insegnamento  non  sono  comunque
          conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale
          docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui
          all'art.  1  alla  data di entrata in vigore della presente
          legge  con  rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato, e'
          inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento,
          mantenendo  le  funzioni  e  il  trattamento complessivo in
          godimento.  Salvo  quanto stabilito nel secondo e nel terzo
          periodo   del   presente   comma,  nei  predetti  ruoli  ad
          esaurimento  e'  altresi'  inquadrato il personale inserito
          nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto
          dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
              7.   Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
          pubblica  istruzione,  sentiti  il  CNAM  e  le  competenti
          Commissioni   parlamentari,  le  quali  si  esprimono  dopo
          l'acquisizione  degli altri pareri previsti per legge, sono
          disciplinati:
                a) i    requisiti    di   qualificazione   didattica,
          scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
                b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
                c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
                d) i  possibili  accorpamenti  e  fusioni, nonche' le
          modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
          universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
                e) le procedure di reclutamento del personale;
                f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
          autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
                g) le  procedure,  i  tempi  e  le  modalita'  per la
          programmazione,  il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
          didattica nel settore;
                h) i    criteri    generali   per   l'istituzione   e
          l'attivazione   dei  corsi,  ivi  compresi  quelli  di  cui
          all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
          programmazione degli accessi;
                i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
          cui all'art. 1.
              8.  I  regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
          base dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) valorizzazione   delle  specificita'  culturali  e
          tecniche  dell'alta formazione artistica e musicale e delle
          istituzioni  del  settore,  nonche' definizione di standard
          qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
                b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione
          di  strutture  e  infrastrutture,  adeguati alle specifiche
          attivita' formative;
                c) programmazione  dell'offerta  formativa sulla base
          della  valutazione  degli  sbocchi  professionali  e  della
          considerazione  del  diverso  ruolo  della  formazione  del
          settore  rispetto  alla formazione tecnica superiore di cui
          all'art.  69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella
          universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di raccordo
          tra i tre sistemi su base territoriale;
                d) previsione,  per le istituzioni di cui all'art. 1,
          della  facolta'  di  attivare, fino alla data di entrata in
          vigore  di  specifiche norme di riordino del settore, corsi
          di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
          modo  da  consentire la frequenza agli alunni iscritti alla
          scuola media e alla scuola secondaria superiore;
                e) possibilita'  di  prevedere,  contestualmente alla
          riorganizzazione  delle  strutture e dei corsi esistenti e,
          comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
          una  graduale  statizzazione,  su  richiesta, degli attuali
          Istituti  musicali  pareggiati  e  delle Accademie di belle
          arti  legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi
          musei  e  riordino  di  musei  esistenti,  di  collezioni e
          biblioteche,  ivi  comprese  quelle musicali, degli archivi
          sonori,  nonche'  delle strutture necessarie alla ricerca e
          alle  produzioni  artistiche.  Nell'ambito  della  graduale
          statizzazione   si   terra'   conto,   in  particolare  nei
          capoluoghi     sprovvisti     di    istituzioni    statali,
          dell'esistenza  di  Istituti  non  statali  e  di  Istituti
          pareggiati  o  legalmente  riconosciuti  che  abbiano fatto
          domanda,  rispettivamente, per il pareggiamento o il legale
          riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i
          requisiti  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge;
                f)  definizione  di  un  sistema di crediti didattici
          finalizzati  al  riconoscimento reciproco dei corsi e delle
          altre  attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche'
          al  riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
          qualora   lo   studente  intenda  proseguirli  nel  sistema
          universitario  o  della formazione tecnica superiore di cui
          all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
                g) facolta'  di  convenzionamento,  nei  limiti delle
          risorse  attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
          scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
          e  di  formazione  musicale  o  coreutica anche ai fini del
          conseguimento   del   diploma   di   istruzione  secondaria
          superiore  o  del  proseguimento  negli  studi  di  livello
          superiore;
                h) facolta'  di  convenzionamento,  nei  limiti delle
          risorse  attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
          universitarie  per  lo  svolgimento  di attivita' formative
          finalizzate  al  rilascio  di  titoli universitari da parte
          degli  atenei  e  di  diplomi  accademici  da  parte  delle
          istituzioni di cui all'art. 1;
                i)   facolta'   di   costituire,   sulla  base  della
          contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
          integrazione   dell'offerta  formativa,  Politecnici  delle
          arti,  nei  quali  possono  confluire le istituzioni di cui
          all'art.   1   nonche'   strutture  delle  universita'.  Ai
          Politecnici  delle  arti  si  applicano le disposizioni del
          presente articolo;
                l)  verifica  periodica,  anche  mediante l'attivita'
          dell'Osservatorio    per   la   valutazione   del   sistema
          universitario,   del   mantenimento   da   parte   di  ogni
          istituzione  degli  standard e dei requisiti prescritti; in
          caso  di  non mantenimento da parte di istituzioni statali,
          con  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica  e  tecnologica  le  stesse sono trasformate in
          sedi  distaccate  di  altre istituzioni e, in caso di gravi
          carenze  strutturali e formative, soppresse; in caso di non
          mantenimento   da   parte   di   istituzioni  pareggiate  o
          legalmente    riconosciute,    il    pareggiamento   o   il
          riconoscimento   e'   revocato  con  decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
              9.  Con  effetto  dalla data di entrata in vigore delle
          norme  regolamentari  di  cui  al  comma 7 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  incompatibili  con  esse  e  con  la
          presente   legge,   la  cui  ricognizione  e'  affidata  ai
          regolamenti stessi.
              3  (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica
          e  musicale).  -  1.  E'  costituito,  presso  il Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          il  Consiglio  nazionale  per l'alta formazione artistica e
          musicale   (CNAM),   il  quale  esprime  pareri  e  formula
          proposte:
                a) sugli  schemi  di  regolamento  di  cui al comma 7
          dell'art.  2,  nonche'  sugli  schemi  di decreto di cui al
          comma 5 dello stesso articolo;
                b) sui regolamenti didattici degli istituti;
                c) sul reclutamento del personale docente;
                d) sulla  programmazione  dell'offerta  formativa nei
          settori artistico, musicale e coreutico.
              2.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, con decreto del Ministro deIl'unversita' e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  previo parere
          delle  competenti  Commissioni  parlamentari, espresso dopo
          l'acquisizione  degli altri pareri previsti per legge, sono
          disciplinati:
                a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
                  1)  almeno i tre quarti dei componenti siano eletti
          in   rappresentanza   del   personale  docente,  tecnico  e
          amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di
          cui all'art. 1;
                  2)  dei restanti componenti, una parte sia nominata
          dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica   e   una  parte  sia  nominata  dal  Consiglio
          universitario nazionale (CUN);
                b) le   modalita'   di   nomina  e  di  elezione  dei
          componenti dei CNAM;
                c) il funzionamento del CNAM;
                d) l'elezione  da parte del CNAM di rappresentanti in
          seno   al   CUN,   la   cui   composizione  numerica  resta
          conseguentemente modificata.
              3. In sede di prima applicazione della presente legge e
          fino  alla  prima elezione del CNAM, le relative competenze
          sono esercitate da un organismo composto da:
                a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e
          degli ISIA;
                b) quattro  membri in rappresentanza dei Conservatori
          e degli Istituti musicali pareggiati;
                c) quattro  membri  designati  in  parti  eguali  dal
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica e dal CUN;
                d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art.
          1;
                e) un direttore amministrativo.
              4.  Le  elezioni dei rappresentanti e degli studenti di
          cui  al  comma 3  si  svolgono, con modalita' stabilite con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  da  pubblicare  nella Gazzetta
          Ufficiale,  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, presso il Ministero dell'universita'
          e  della  ricerca  scientifica e tecnologica, sulla base di
          liste  separate, presentate almeno un mese prima della data
          stabilita per le votazioni.
              5.  Per  il  funzionamento del CNAM e dell'organismo di
          cui  al  comma  3 e' autorizzata la spesa annua di lire 200
          milioni.
              4  (Validita'  dei  diplomi). - 1. I diplomi rilasciati
          dalle    istituzioni   di   cui   all'art.   1,   in   base
          all'ordinamento   previgente  al  momento  dell'entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  ivi compresi gli attestati
          rilasciati  al  termine  dei corsi di avviamento coreutico,
          mantengono   la   loro   validita'   ai  fini  dell'accesso
          all'insegnamento,  ai  corsi  di'  specializzazione  e alle
          scuole di specializzazione.
              2.  Fino  all'entrata  in vigore di specifiche norme di
          riordino  del  settore, i diplomi conseguiti al termine dei
          corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati
          prima della data di entrata in vigore della presente legge,
          hanno  valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione
          musicale  nella scuola e costituiscono titolo di ammissione
          ai  corrispondenti  concorsi  a posti di insegnamento nelle
          scuole  secondarie, purche' il titolare sia in possesso del
          diploma  di  scuola  secondaria  superiore e del diploma di
          conservatorio.
              3.  I  possessori  dei  diplomi  di cui al comma 1, ivi
          compresi  gli  attestati rilasciati al termine dei corsi di
          avviamento  coreutico,  sono ammessi, previo riconoscimento
          dei  crediti  formativi acquisiti, e purche' in possesso di
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi
          di diploma accademico di secondo livello di cui all'art. 2,
          comma  5,  nonche'  ai  corsi  di laurea specialistica e ai
          master  di  primo  livello presso le Universita'. I crediti
          acquisiti  ai  fini del conseguimento dei diplomi di cui al
          comma  1  sono  altresi'  valutati nell'ambito dei corsi di
          laurea presso le Universita'.
              3-bis.  Ai  fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono
          equiparati  alle  lauree previste dal regolamento di cui al
          decreto  ministeriale  3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          i  diplomi  di  cui  al comma 1, ivi compresi gli attestati
          rilasciati  al  termine  dei corsi di avviamento coreutico,
          conseguiti  da  coloro che siano in possesso del diploma di
          istruzione di secondo grado.
              3-ter.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si
          applicano   alle   Accademie   di   belle  arti  legalmente
          riconosciute   e   agli   Istituti   musicali   pareggiati,
          limitatamente  ai  titoli  rilasciati  al  termine di corsi
          autorizzati   in   sede   di   pareggiamento  o  di  legale
          riconoscimento.
              -  Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24
          novembre 1998, reca: "Norme transitorie per il passaggio al
          sistema   universitario  di  abilitazione  all'insegnamento
          nelle   scuole  e  istituti  di  istruzione  secondaria  ed
          artistica.".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
          1975,  n.  970,  reca:  "Norme  in materia di scuole aventi
          particolari finalita'".
              - La  legge  19  novembre  1990, n. 341, reca: "Riforma
          degli   ordinamenti   didattici  universitari".  L'art.  3,
          comma 2,  come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi'
          recita:
              "2.  Uno  specifico  corso di laurea, articolato in due
          indirizzi,  e'  preordinato  alla  formazione  culturale  e
          professionale   degli  insegnanti,  rispettivamente,  della
          scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle
          norme  del  relativo  stato giuridico. Il diploma di laurea
          costituisce  titolo  necessario,  a  seconda dell'indirizzo
          seguito,  ai  fini  dell'ammissione  ai concorsi a posti di
          insegnamento   nella   scuola   materna   e   nella  scuola
          elementare.  Il  diploma  di  laurea  dell'indirizzo per la
          formazione culturale e professionale degli insegnanti della
          scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai
          fini  dell'ammissione  ai concorsi per l'accesso a posti di
          istitutore  o  istitutrice nelle istruzioni educative dello
          Stato.  Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono
          i   dipartimenti  interessati;  per  il  funzionamento  dei
          predetti  corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro
          consenso,  i  professori  ed  i  ricercatori  di  tutte  le
          facolta'   presso   cui   le   necessarie  competenze  sono
          disponibili.".
              - Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
          "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado". L'art. 401 cosi' recita:
              "Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie
          relative  ai concorsi per soli titoli del personale docente
          della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi
          i  licei  artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate
          in  graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni
          in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.
              2.  Le  graduatorie  permanenti  di cui al comma 1 sono
          periodicamente  integrate con l'inserimento dei docenti che
          hanno  superato le prove dell'ultimo concorso regionale per
          titoli  ed  esami,  per la medesima classe di concorso e il
          medesimo   posto,  e  dei  docenti  che  hanno  chiesto  il
          trasferimento  dalla  corrispondente graduatoria permanente
          di  altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei
          nuovi   aspiranti   e'   effettuato  l'aggiornamento  delle
          posizioni  di  graduatoria di coloro che sono gia' compresi
          nella graduatoria permanente.
              3.  Le  operazioni  di  cui  al comma 2 sono effettuate
          secondo  modalita'  da definire con regolamento da adottare
          con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo
          la  procedura  prevista  dall'art.  17,  commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400, nel rispetto dei seguenti
          criteri:  le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione
          delle  graduatorie permanenti sono improntate a principi di
          semplificazione  e  snellimento  dell'azione amministrativa
          salvaguardando  comunque  le  posizioni  di coloro che sono
          gia' inclusi in graduatoria.
              4.  La  collocazione  nella  graduatoria permanente non
          costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi
          per titoli ed esami.
              5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto
          dopo   l'esaurimento   delle   corrispondenti   graduatorie
          compilate  ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio
          1988,  n.  140,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 luglio   1988,  n.  246,  e  trasformate  in  graduatorie
          nazionali  dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988,
          n.   323,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          6 ottobre   1988,   n.   426,   nonche'  delle  graduatorie
          provinciali  di  cui  agli  articoli 43  e  44  della legge
          20 maggio 1982, n. 270.
              6.  La  nomina  in  ruolo  e'  disposta  dal  dirigente
          dell'amministrazione       scolastica      territorialmente
          competente.
              7.  Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di
          cui  all'art.  440  si applicano anche al personale docente
          assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
              8.  La  rinuncia  alla  nomina  in  ruolo  comporta  la
          decadenza  dalla  graduatoria per la quale la nomina stessa
          e' stata conferita.
              9.  Le  norme di cui al presente articolo si applicano,
          con  i  necessari adattamenti, anche al personale educativo
          dei  convitti  nazionali,  degli educandati femminili dello
          Stato e delle altre istituzioni educative.".