Art. 5.
   (Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione
     sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria)

   1.  Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di Trento e di Bolzano
concorrono   direttamente,   nelle   materie   di   loro   competenza
legislativa,  alla  formazione  degli  atti comunitari, partecipando,
nell'ambito   delle  delegazioni  del  Governo,  alle  attivita'  del
Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della
Commissione  europea,  secondo  modalita'  da  concordare  in sede di
Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarita' delle
autonomie   speciali  e,  comunque,  garantendo  l'unitarieta'  della
rappresentazione   della   posizione   italiana  da  parte  del  Capo
delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve
essere  prevista  la partecipazione di almeno un rappresentante delle
Regioni  a  statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano.   Nelle   materie   che   spettano  alle  Regioni  ai  sensi
dell'articolo   117,   quarto  comma,  della  Costituzione,  il  Capo
delegazione,  che puo' essere anche un Presidente di Giunta regionale
o  di  Provincia  autonoma,  e'  designato  dal Governo sulla base di
criteri   e   procedure   determinati  con  un  accordo  generale  di
cooperazione  tra  Governo,  Regioni  a statuto ordinario e a statuto
speciale  stipulato  in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o
in  mancanza  di  tale  accordo, il Capo delegazione e' designato dal
Governo.  Dall'attuazione  del presente articolo non possono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   2.  Nelle  materie di competenza legislativa delle Regioni e delle
Province  autonome  di  Trento e di Bolzano, il Governo puo' proporre
ricorso  dinanzi  alla  Corte  di  giustizia  delle Comunita' europee
avverso  gli  atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su
richiesta  di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo
e'  tenuto  a  proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla
Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle
Province autonome.