Art. 5. Innovazione tecnologica 1. Per gli interventi diretti alla riduzione delle fonti inquinanti ed all'aumento del risparmio energetico, sono applicate le procedure di cui all'articolo 14, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine viene applicata la procedura a bando prevista dall'articolo 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 79 del 4 aprile 2001, per l'agevolazione di programmi relativi a progetti pilota con elevato grado di diffusione dei risultati per il settore di interesse. La priorita' del programma e' altresi' valutata in relazione al grado di aggregazione delle imprese interessate. 2. Il termine per la realizzazione dei singoli programmi e' stabilito al 31 dicembre 2004.
Nota all'art. 5: - Si trascrive il testo del comma primo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale): «Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.». - Si trascrive il testo dell'art. 11 della direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 (Direttiva per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46): «Art. 11 (Riserva per programmi di particolare rilevanza). 1. Una quota non superiore al 30 per cento delle disponibilita' complessive del fondo di ciascun anno puo' essere utilizzata per l'incentivazione di programmi di cui all'art. 2 di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali. 2. Con appositi bandi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, emanati annualmente dal Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato previo parere del Comitato tecnico, sono individuati le tematiche tecnologiche e territoriali di intervento, gli obiettivi e i criteri di selezione dei programmi di cui al comma 1 nonche' i termini per la presentazione dei progetti di massima. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato tecnico, sulla base dei criteri di selezione di cui al comma 2 e nei limiti delle disponibilita' risultanti dalla quota di cui al comma 1, seleziona i progetti di massima ammissibili dandone comunicazione ai soggetti proponenti ammessi per la presentazione del programma definitivo. 4. L'istruttoria e la valutazione dei programmi definitivi, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui all'art. 4 avviene secondo le modalita' e i termini fissati dagli articoli 5, 7, 8 e 9 del presente decreto.».