Art. 5.
Tenuta  e conservazione dei registri e dei documenti ed utilizzazione
                      di sistemi meccanografici

  1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e' consentito
alle  banche di procedere alle annotazioni previste dagli articoli 24
e 25 dello stesso decreto mediante l'impiego di registri sezionali, a
condizione  che  le rispettive annotazioni riepilogative, eseguite ai
fini  delle  liquidazioni periodiche dell'imposta, siano riportate, a
seconda  delle  modalita' adottate, sul libro giornale o sul registro
unico  o su un registro dei corrispettivi appositamente destinato. Si
applica  quanto  previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
 
          Note all'art. 5:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 39 del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
              «Art.  39  (Tenuta  e  conservazione dei registri e dei
          documenti).  -  I  registri  previsti dal presente decreto,
          compresi  i  bollettari  di  cui all'art. 32, devono essere
          tenuti  a norma dell'art. 2219 del codice civile e numerati
          progressivamente  in ogni pagina, in esenzione dall'imposta
          di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o
          tabulati  di  macchine  elettrocontabili  secondo modalita'
          previamente  approvate  dall'Amministrazione finanziaria su
          richiesta del contribuente.
              I   contribuenti  hanno  facolta'  di  sottoporre  alla
          numerazione  e  alla bollatura un solo registro destinato a
          tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25,
          a  condizione  che  nei  registri previsti da tali articoli
          siano  indicati,  per  ogni  singola  annotazione, i numeri
          della  pagina e della riga della corrispondente annotazione
          nell'unico registro numerato e bollato.
              I  registri,  i  bollettari,  gli schedari e i tabulati
          nonche'  le  fatture,  le  bollette  doganali  e  gli altri
          documenti  previsti  dal  presente  decreto  devono  essere
          conservati  a  norma  dell'art.  22, decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600. Le fatture
          elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica sono
          archiviate  nella  stessa  forma.  Le  fatture elettroniche
          consegnate  o spedite in copia sotto forma cartacea possono
          essere   archiviate  in  forma  elettronica.  Il  luogo  di
          archiviazione  delle stesse puo' essere situato in un altro
          Stato,  a condizione che con lo stesso esista uno strumento
          giuridico   che  disciplini  la  reciproca  assistenza.  Il
          soggetto  passivo,  residente  o domiciliato nel territorio
          dello Stato assicura, per finalita' di controllo, l'accesso
          automatizzato  all'archivio  e  che  tutti i documenti ed i
          dati   in   esso  contenuti,  ivi  compresi  i  certificati
          destinati   a   garantire   l'autenticita'  dell'origine  e
          rinteiita'  delle fatture emesse in formato elettronico, di
          cui  all'art.  21, comma 3, siano stampabili e trasferibili
          su altro supporto informatico.».
              -  Per  il testo degli articoli 24 e 25 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,
          vedasi, rispettivamente, nelle note agli articoli 3 e 4 del
          presente decreto.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 12 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  7  dicembre  2001,  n.  435
          «Regolamento  recante  modifiche  al decreto del Presidente
          della   Repubblica   22 luglio   1998,   n.   322,  nonche'
          disposizioni  per la semplificazione e razionalizzazione di
          adempimenti tributari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          17 dicembre 2001, n. 292:
              «Art.  12  (Semplificazione  in  materia  di  tenuta di
          registri  contabili).  -  1. I soggetti di cui all'art. 13,
          comma  primo,  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600,  che  tengono  i libri di cui
          all'art.  2214,  primo  comma,  del  codice  civile,  hanno
          facolta'  di  non  tenere  i  registri  prescritti  ai fini
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  cui al decreto del
          Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed il
          registro  dei  beni  ammortizzabili  di cui all'art. 16 del
          medesimo    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, a condizione che:
                a)   le  registrazioni  siano  effettuate  nel  libro
          giornale nei termini previsti dalla disciplina dell'imposta
          sul  valore  aggiunto per i relativi registri e nel termine
          stabilito  per  la presentazione della dichiarazione per il
          registro dei beni ammortizzabili;
                b) su   richiesta  dell'Amministrazione  finanziaria,
          siano  forniti,  in  forma sistematica, gli stessi dati che
          sarebbe  stato necessario annotare nei registri per i quali
          ci si avvale della facolta' di cui al presente articolo.
              2.   Le  annotazioni  nei  registri  contabili  di  cui
          all'art. 2214 del codice civile sono equiparate a tutti gli
          effetti  a  quelle previste nei registri prescritti ai fini
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto e nel registro dei beni
          ammortizzabili.».