Art. 5.
(Principi  a  salvaguardia  del  pluralismo  e  della concorrenza del
                      sistema radiotelevisivo)

  1.  Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi
di comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti principi:
    a)  tutela  della  concorrenza  nel mercato radiotelevisivo e dei
mezzi  di  comunicazione  di  massa e nel mercato della pubblicita' e
tutela  del  pluralismo  dei  mezzi di comunicazione radiotelevisiva,
vietando  a  tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni
lesive  del  pluralismo,  secondo  i  criteri  fissati nella presente
legge,   anche   attraverso  soggetti  controllati  o  collegati,  ed
assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
    b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento
delle  attivita'  di  operatore  di  rete o di fornitore di contenuti
televisivi   o  di  fornitore  di  contenuti  radiofonici  oppure  di
fornitore  di  servizi  interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato,  con  la  previsione del regime dell'autorizzazione per
l'attivita'  di  operatore  di rete, per le attivita' di fornitore di
contenuti  televisivi  o di fornitore di contenuti radiofonici oppure
di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato;  l'autorizzazione  non  comporta  l'assegnazione  delle
radiofrequenze,  che  e'  effettuata  con  distinto  provvedimento in
applicazione della deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni  del  15  novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre
2001, e successive modificazioni;
    c)  previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento,
rispettivamente,  su  frequenze terrestri o via cavo o via satellite,
anche  da  parte  dello  stesso soggetto, delle attivita' di cui alla
lettera b) e previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli
abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attivita' su
frequenze  terrestri in tecnica digitale, con possibilita' di rinnovo
per eguali periodi;
    d)  previsione  di  titoli  distinti  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  di  fornitura  di cui alla lettera b), rispettivamente, in
ambito   nazionale  o  in  ambito  locale,  quando  le  stesse  siano
esercitate  su  frequenze  terrestri,  stabilendo,  comunque, che uno
stesso  soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di
collegamento  non  possono  essere,  contemporaneamente,  titolari di
autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in
ambito  locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che
consentano  ad  ogni  fornitore  di  contenuti  in  ambito  locale di
irradiare  nello  stesso  bacino  piu'  del 20 per cento di programmi
televisivi numerici in ambito locale;
    e) obbligo per gli operatori di rete:
      1)   di  garantire  parita'  di  trattamento  ai  fornitori  di
contenuti  non  riconducibili  a  societa'  collegate  e controllate,
rendendo  disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche
messe  a  disposizione  dei  fornitori  di  contenuti riconducibili a
societa' collegate e controllate;
      2)  di  non  effettuare  discriminazioni  nello  stabilire  gli
opportuni  accordi  tecnici  in  materia  di  qualita'  trasmissiva e
condizioni  di  accesso  alla rete fra soggetti autorizzati a fornire
contenuti   appartenenti   a  societa'  controllanti,  controllate  o
collegate   e   fornitori   indipendenti   di  contenuti  e  servizi,
prevedendo,  comunque,  che  gli  operatori di rete cedano la propria
capacita'  trasmissiva  a  condizioni  di  mercato  nel  rispetto dei
principi   e  dei  criteri  fissati  dal  regolamento  relativo  alla
radiodiffusione   terrestre   in   tecnica   digitale,  di  cui  alla
deliberazione  dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni 15
novembre 2001, n. 435/01/CONS;
      3)   di   utilizzare,  sotto  la  propria  responsabilita',  le
informazioni  ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a
societa'  collegate  e  controllate,  esclusivamente  per  il fine di
concludere  accordi  tecnici  e commerciali di accesso alla rete, con
divieto  di  trasmettere a societa' controllate o collegate o a terzi
le informazioni ottenute;
    f)  i  fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di
sfruttamento  degli  stessi,  sono  tenuti  a  farlo  senza  pratiche
discriminatorie   tra   le  diverse  piattaforme  distributive,  alle
condizioni  di  mercato,  fermi  restando  il rispetto dei diritti di
esclusiva,  le  norme  in  tema  di  diritto  d'autore  e  la  libera
negoziazione tra le parti;
    g)  obbligo  di separazione contabile per le imprese operanti nel
settore  delle  comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al
fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e
l'interconnessione     alle    infrastrutture    di    comunicazione,
l'evidenziazione  degli oneri relativi al servizio pubblico generale,
la  valutazione  dell'attivita'  di  installazione  e  gestione delle
infrastrutture  separata  da  quella di fornitura dei contenuti o dei
servizi,   ove   svolte   dallo   stesso   soggetto,  e  la  verifica
dell'insussistenza    di    sussidi    incrociati   e   di   pratiche
discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
      1)  il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche
fornitore  di servizi adotti un sistema di contabilita' se parata per
ciascuna autorizzazione;
      2)  l'operatore  di rete in ambito televisivo nazionale che sia
anche  fornitore  di  contenuti  e  fornitore  di servizi interattivi
associati  o  di  servizi  di  accesso  condizionato  sia tenuto alla
separazione  societaria; la presente disposizione non si applica alle
emittenti  televisive  che  diffondono  esclusivamente via cavo o via
satellite  nonche'  ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli
operatori di rete in ambito locale;
    h)  diritto  di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di
effettuare   collegamenti   in   diretta  e  di  trasmettere  dati  e
informazioni all'utenza sulle stesse frequenze assegnate;
    i)  previsione  di  specifiche  forme di tutela dell'emittenza in
favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;
      l)  la  titolarita'  di  concessione o di autorizzazione per la
radiodiffusione  sonora  o  televisiva  da'  diritto  di ottenere dal
comune  competente  il  rilascio  di  concessione  edilizia  per  gli
impianti  di  diffusione e di collegamento eserciti e per le relative
infrastrutture  compatibilmente  con la disciplina vigente in materia
di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
      2.  All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
le  parole:  "il  5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 10
per cento".
 
          Note all'art. 5:
              -  Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 6 agosto
          1990,    n.   223,   recante:   "Disciplina   del   sistema
          radiotelevisivo   pubblico   e   privato",  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  9 agosto
          1990,  n. 185, come modificato dalla legge qui' pubblicata,
          e' il seguente:
              "Art.  8  (Disposizioni  sulla  pubblicita).  -  1.  La
          pubblicita'  radiofonica e televisiva non deve offendere la
          dignita' della persona, non deve evocare discriminazioni di
          razza, sesso e nazionalita', non deve offendere convinzioni
          religiose  ed  ideali,  non  deve  indurre  a comportamenti
          pregiudizievoli  per  la salute, la sicurezza e l'ambiente,
          non  deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni,
          e  ne  e'  vietato  l'inserimento  nei programmi di cartoni
          animati.
              2.  La pubblicita' televisiva e radiofonica deve essere
          riconoscibile  come  tale  ed essere distinta dal resto dei
          programmi   con   mezzi   ottici  o  acustici  di  evidente
          percezione.
              2-bis.  E' fatto divieto alla concessionaria pubblica e
          ai  concessionari  privati  per la radiodiffusione sonora e
          televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con
          potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi.
              3.  In  relazione a quanto previsto dalla direttiva del
          Consiglio   delle  Comunita'  europee  del  3 ottobre  1989
          (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante
          la   trasmissione   di  opere  teatrali,  cinematografiche,
          liriche   e   musicali   e   consentito   negli  intervalli
          abitualmente    effettuati    nelle    sale    teatrali   e
          cinematografiche.   Per  le  opere  di  durata  programmata
          superiore   a   quarantacinque  minuti  e'  consentita  una
          ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. E' consentita
          una   ulteriore   interruzione  se  la  durata  programmata
          dell'opera  supera di almeno venti minuti due o piu' atti o
          tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
              4.   Il   Garante,   sentita  un'apposita  commissione,
          composta  da  non  oltre  cinque  membri  e  da  lui stesso
          nominata   tra  personalita'  di  riconosciuta  competenza,
          determina  le  opere  di  alto valore artistico, nonche' le
          trasmissioni  a  carattere  educativo  e  religioso che non
          possono subire interruzioni pubblicitarie.
              5.  E'  vietata la pubblicita' radiofonica e televisiva
          dei  medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente
          con  ricetta  medica.  Il  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni   emana   con   proprio   decreto   norme
          sull'inserimento  dei  messaggi  pubblicitari in attuazione
          degli  articoli 13,  15  e 16 della direttiva del Consiglio
          delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).
              6.  La  trasmissione  di messaggi pubblicitari da parte
          della  concessionaria  pubblica  non puo' eccedere il 4 per
          cento  dell'orario  settimanale  di programmazione ed il 12
          per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non
          superiore  al  2 per cento nel corso di un'ora, deve essere
          recuperata nell'ora antecedente o successiva
              7.  La  trasmissione di spot pubblicitari televisivi da
          parte  dei  concessionari  privati  per  la radiodiffusione
          televisiva  in ambito nazionale non puo' eccedere il 15 per
          cento  dell'orario  giornaliero  di programmazione ed il 18
          per  cento  di  ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque
          non  superiore  al  2  per  cento nel corso di un'ora, deve
          essere  recuperata  nell'ora  antecedente  o successiva. Un
          identico  limite  e'  fissato  per  i concessionari privati
          autorizzati,  ai  sensi  dell'art.  21,  a  trasmettere  in
          contemporanea  su  almeno  dodici  bacini  di  utenza,  con
          riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
              8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici
          da  parte  dei  concessionari privati non puo' eccedere per
          ogni  ora  di  programmazione,  rispettivamente,  il 18 per
          cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il
          25  per  cento  per  la  radiodiffusione  sonora  in ambito
          locale,  il  10  per  cento  per  la radiodiffusione sonora
          nazionale  o  locale da parte di concessionaria a carattere
          comunitario.    Un'eventuale    eccedenza    di    messaggi
          pubblicitari,  comunque  non  superiore  al 2 per cento nel
          corso   di   un'ora,   deve   essere   recuperata  nell'ora
          antecedente o in quella successiva.
              9.  La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi
          da  parte  dei concessionari privati per la radiodiffusione
          televisiva  in  ambito  locale  non puo' eccedere il 25 per
          cento  di  ogni  ora di programmazione e il 15 per cento di
          ogni  ora  e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale
          eccedenza,  comunque  non supenore al 2 per cento nel corso
          di  un  ora,  deve essere recuperata nell'ora antecedente o
          successiva.
              9-bis.  Il  tempo  massimo  di  trasmissione quotidiana
          dedicato   alla  pubblicita'  da  parte  dei  concessionari
          privati   per   la  radiodiffusione  televisiva  in  ambito
          nazionale  e' portato al 20 per cento se comprende forme di
          pubblicita' diverse dagli spot pubblicitari come le offerte
          fatte  direttamente  al  pubblico  ai  fini  della vendita,
          dell'acquisto  o  del  noleggio  di  prodotti  oppure della
          fornitura   di   servizi,   fermi   restando  i  limiti  di
          affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per gli
          spot pubblicitari. Per i medesimi concessionari il tempo di
          trasmissione  dedicato  a tali forme di pubblicita' diverse
          dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e
          12 minuti al giorno.
              9-ter.  Per  quanto  riguarda  i  concessionari  per la
          radiodiffusione  televisiva  in  ambito  locale,  il  tempo
          massimo    di   trasmissione   quotidiana   dedicato   alla
          pubblicita',  qualora  siano  comprese  le  altre  forme di
          pubblicita'  di  cui  al comma 9-bis, come le offerte fatte
          direttamente  al pubblico, e' portato al 40 per cento fermo
          restando il limite di affollamento orario e giornaliero per
          gli spot di cui al comma 9.
              9-quater.    Ai    concessionari    privati    per   la
          radiodiffusione  televisiva  in ambito locale gli indici di
          cui  al  comma 9-ter si applicano a partire dal 31 dicembre
          1993.
              10. La pubblicita' locale e' riservata ai concessionari
          privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i
          concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  e
          televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica
          devono        trasmettere       messaggi       pubblicitari
          contemporaneamente,  e con l'identico contenuto, su tutti i
          bacini   serviti.   I  concessionari  privati  che  abbiano
          ottenuto  la  autorizzazione  di  cui  all'art. 21, possono
          trasmettere,  oltre alla pubblicita' nazionale, pubblicita'
          locale   diversificata  per  ciascuna  zona  oggetto  della
          autorizzazione,        interrompendo        temporaneamente
          l'interconnessione.
              11.  Sono  nulle e si hanno per non apposte le clausole
          dei contratti di pubblicita' che impongono ai concessionari
          privati  di  trasmettere  programmi  diversi  o  aggiuntivi
          rispetto ai messaggi pubblicitari.
              12.  Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione
          si   intende  ogni  contributo  di  un'impresa  pubblica  o
          privata,   non   impegnata   in   attivita'   televisive  o
          radiofoniche   o  di  produzione  di  opere  audiovisive  o
          radiofoniche,  al finanziamento di programmi, allo scopo di
          promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le
          sue attivita' o i suoi prodotti.
              13.  I  programmi  sponsorizzati  devono  rispondere ai
          seguenti criteri:
                a) il   contenuto   e   la   programmazione   di  una
          trasmissione  sponsorizzata  non  possono  in  nessun  caso
          essere  influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere
          la    responsabilita'    e   l'autonomia   editoriale   dei
          concessionari  privati  o della concessionaria pubblica nei
          confronti delle trasmissioni;
                b) devono   essere   chiaramente  riconoscibili  come
          programmi  sponsorizzati  e  indicare il nome o il logotipo
          dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;
                b-bis)   non   devono  stimolare  all'acquisto  o  al
          noleggio  dei  prodotti  o  servizi  dello  sponsor o di un
          terzo,   specialmente   facendo  riferimenti  specifici  di
          carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
              14.  I  programmi  non  possono essere sponsorizzati da
          persone  fisiche  o  giuridiche la cui attivita' principale
          consista  nella  fabbricazione  o vendita di sigarette o di
          altri  prodotti  del tabacco, nella fabbricazione o vendita
          di   superalcolici,   nella   fabbricazione  o  vendita  di
          medicinali   ovvero   nella  prestazione  di  cure  mediche
          disponibili unicamente con ricetta medica.
              15.  Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro
          delle  poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro
          novanta   giorni,   con   decreto,   una  piu'  dettagliata
          regolamentazione in materia di sponsorizzazioni, sia per la
          concessionaria pubblica sia per i concessionari privati.
              16.  Entro  il  30 giugno di ciascun anno il Presidente
          del  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
          poste   e  delle  telecomunicazioni,  di  concerto  con  il
          Ministro  delle partecipazioni statali e sentiti il Garante
          ed  il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo
          degli  introiti  pubblicitari  quale  fonte  accessoria  di
          proventi  che  la concessionaria pubblica potra' conseguire
          nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando,
          a  quello  stabilito  per  l'anno precedente, la variazione
          percentuale   prevista   per   il   gettito   pubblicitario
          radiotelevisivo   per  l'anno  in  corso.  Ove  il  gettito
          pubblicitario  previsto si discosti da quello effettivo, il
          limite  massimo  degli  introiti  pubblicitari  per  l'anno
          successivo  terra'  conto  dell'aumento o della diminuzione
          verificatisi.
              17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente
          articolo  e  la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975,
          n.  103, art. 15, hanno validita' fino al 31 dicembre 1992.
          In  tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale
          di  cui  al  comma  13 dell'art. 6, in relazione alle nuove
          dimensioni   comunitarie   e   all'andamento   del  mercato
          pubblicitario,  le  necessarie  ed  opportune modificazioni
          alla   suddetta   normativa.   Il   Governo  provvede  alle
          conseguenti iniziative legislative.
              18.  L'articolo 21,  legge  14  aprile 1975, n. 103, e'
          abrogato".