Art. 5.
                             (Rafferma)
1.  Nei  limiti  delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto
delle  consistenze  annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla
tabella  A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino
al  2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere
dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8
maggio  2001,  n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente
legge,  i  volontari  in  ferma  prefissata di un anno possono essere
ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata
di un anno.
 
          Nota all'art. 5:
              -  Per  la  tabella  A  allegata al decreto legislativo
          8 maggio 2001, n. 215, vedi nota all'art. 2.