Art. 5. Esclusioni dal controllo della messa in servizio 1. Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le seguenti categorie di attrezzature ed insiemi: a) tutte le attrezzature ed insiemi gia' esclusi dall'articolo 2; b) gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori; c) i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar*1; d) gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo. L'efficienza dei citati accessori o dispositivi devono risultare dalle documentazioni trasmesse all'atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio.
Nota all'art. 5: - Per il riferimento al testo del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, «Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si veda la nota all'art. 1.