Art. 5.
          Esclusioni dal controllo della messa in servizio
  1.  Non  sono  soggetti  alla  verifica  della messa in servizio le
seguenti categorie di attrezzature ed insiemi:
    a) tutte le attrezzature ed insiemi gia' esclusi dall'articolo 2;
    b) gli  estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi
respiratori;
    c) i  recipienti  semplici  di  cui  al  decreto  legislativo  n.
311/1991  aventi  pressione  minore  o  uguale  a  12  bar e prodotto
pressione per volume minore di 8000 bar*1;
    d) gli  insiemi  per  i  quali  da parte del competente organismo
notificato   o   di   un  ispettorato  degli  utilizzatori  risultano
effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori
di  sicurezza o dei dispositivi di controllo. L'efficienza dei citati
accessori   o   dispositivi  devono  risultare  dalle  documentazioni
trasmesse  all'atto  della presentazione della dichiarazione di messa
in servizio.
 
          Nota all'art. 5:
              -  Per  il riferimento al testo del decreto legislativo
          27 settembre  1991,  n. 311, «Attuazione delle direttive n.
          87/404/CEE   e  n.  90/488/CEE  in  materia  di  recipienti
          semplici  a  pressione,  a  norma  dell'art. 56 della legge
          29 dicembre 1990, n. 428, si veda la nota all'art. 1.