Art. 5.
                          Obblighi generali
  1.   Fatto   salvo   quanto   disposto   dall'articolo 3,  comma 1,
lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o
utente   anche   la   persona  fisica  alla  quale  sono  dirette  le
informazioni commerciali.
  2.  Sicurezza,  composizione  e qualita' dei prodotti e dei servizi
costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.
  3.  Le  informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono
essere  adeguate  alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse
in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalita' di
conclusione  del  contratto o delle caratteristiche del settore, tali
da assicurare la consapevolezza del consumatore.