Art. 5.
1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge
1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano
nel senso che per titolarita' dell'assegno ai sensi dell'articolo 5
deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da
parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata
legge n. 898 del 1970.
Note all'art. 5.
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 9 della legge
1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio):
«Art. 5. - 1. Il tribunale adito, in contraddittorio
delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico
ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui
all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina
all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne
trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione
della sentenza.
2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al
proprio a seguito del matrimonio.
3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, puo' autorizzare la donna che ne faccia
richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al
proprio quando sussista un interesse suo o dei figli
meritevole di tutela.
4. La decisione di cui al comma precedente puo' essere
modificata con successiva sentenza, per motivi di
particolare gravita', su istanza di una delle parti.
5. La sentenza e' impugnabile da ciascuna delle parti.
Il pubblico ministero puo' ai sensi dell'art. 72 del codice
di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente
agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente
incapaci.
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
tribunale, tenuto conto delle con-dizioni dei coniugi,
delle ragioni della decisione, del contributo personale ed
economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed
alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello
comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i
suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di
somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non
puo' procurarseli per ragioni oggettive.
7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di
adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento
agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale puo',
in caso di palese iniquita', escludere la previsione con
motivata decisione.
8. Su accordo delle parti la corresponsione puo'
avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa
dal tribunale. In tal caso non puo' essere proposta alcuna
successiva domanda di contenuto economico.
9. I coniugi devono presentare all'udienza di
comparizione avanti al presidente del tribunale la
dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione
relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e
comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone
indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore
di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia
tributaria.
10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se
il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove
nozze.
11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza
sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei
confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito
l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a
nuove nozze.».
«Art. 9. - 1. Qualora sopravvengano giustificati motivi
dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti
relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico
ministero, puo', su istanza di parte, disporre la revisione
delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di
quelle relative alla misura e alle modalita' dei contributi
da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un
coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilita', il coniuge rispetto al quale e' stata
pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a
nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi
dell'art. 5, alla pensione di reversibilita', sempre che il
rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico
sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i
requisiti per la pensione di reversibilita', una quota
della pensione e degli altri assegni a questi spettanti e'
attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del
rapporto, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata
la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di
cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano piu'
persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la
pensione e gli altri assegni, nonche' a ripartire tra i
restanti le quote attribuite a chi sia successivamente
morto o passato a nuove nozze.
4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla
legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori
o collaterali in merito al trattamento di reversibilita'.
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento
della pensione di reversibilita' o di parte di essa deve
essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi
diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda
non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari,
degli aventi diritto pretermessi, salva comunque
l'applicabilita' delle sanzioni penali per le dichiarazioni
mendaci.».