ART. 5
                            (definizioni)

   1.  Ai  fini  della  parte seconda del presente decreto si intende
per:
    a)  procedimento  di  valutazione  ambientale  strategica  - VAS:
l'elaborazione  di  un  rapporto  concernente l'impatto sull'ambiente
conseguente  all'attuazione  di  un  determinato piano o programma da
adottarsi   o   approvarsi,   lo  svolgimento  di  consultazioni,  la
valutazione   del   rapporto   ambientale   e   dei  risultati  delle
consultazioni  nell'iter  decisionale  di  approvazione di un piano o
programma   e  la  messa  a  disposizione  delle  informazioni  sulla
decisione;
    b)  procedimento  di  valutazione  di  impatto  ambientale - VIA:
l'elaborazione  di uno studio concernente l'impatto sull'ambiente che
puo' derivare dalla realizzazione e dall'esercizio di un'opera il cui
progetto   e'   sottoposto   ad  approvazione  o  autorizzazione,  lo
svolgimento  di consultazioni, la valutazione dello studio ambientale
e   dei   risultati  delle  consultazioni  nell'iter  decisionale  di
approvazione  o  autorizzazione  del progetto dell'opera e la messa a
disposizione delle informazioni sulla decisione;
    c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa
dell'ambiente,  inteso  come  sistema  di  relazioni  fra  i  fattori
antropici,  fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici,
architettonici,    culturali    ed    economici,    in    conseguenza
dell'attuazione   sul   territorio  di  piani  o  programmi  o  della
realizzazione  di  progetti  relativi a particolari impianti, opere o
interventi pubblici o privati, nonche' della messa in esercizio delle
relative attivita';
    d)   piani  e  programmi:  tutti  gli  atti  e  provvedimenti  di
pianificazione  e  di  programmazione comunque denominati previsti da
disposizioni  legislative,  regolamentari o amministrative adottati o
approvati  da  autorita' statali, regionali o locali, compresi quelli
cofinanziati  dalla  Comunita'  europea,  nonche'  le loro modifiche;
salvi   i  casi  in  cui  le  norme  di  settore  vigenti  dispongano
altrimenti,  la  valutazione  ambientale  strategica  viene eseguita,
prima  dell'approvazione,  sui piani e programmi adottati oppure, ove
non sia previsto un atto formale di adozione, sulle proposte di piani
o  programmi giunte al grado di elaborazione necessario e sufficiente
per la loro presentazione per l'approvazione;
    e)  progetto  di  un'opera  od  intervento:  l'elaborato tecnico,
preliminare,  definitivo  o esecutivo concernente la realizzazione di
un   impianto,   opera   o   intervento,   compresi   gli  interventi
sull'ambiente  naturale  o  sul paesaggio quali quelli destinati allo
sfruttamento  delle risorse naturali e del suolo; salvi i casi in cui
le  normative vigenti di settore espressamente dispongano altrimenti,
la  valutazione  di  impatto  ambientale  viene eseguita sui progetti
preliminari  che contengano l'esatta indicazione delle aree impegnate
e  delle  caratteristiche  prestazionali  delle  opere da realizzare,
oltre   agli  ulteriori  elementi  comunque  ritenuti  utili  per  lo
svolgimento della valutazione di impatto ambientale;
    f)  modifica  sostanziale  di  un piano, programma o progetto: la
modifica  di un piano, programma o progetto approvato che, a giudizio
dell'autorita'   competente,   possa   avere   effetti  significativi
sull'ambiente;
    g) modifica sostanziale di un'opera o intervento: l'intervento su
un'opera gia' esistente dal quale derivi un'opera con caratteristiche
sostanzialmente  diverse  dalla precedente; per le opere o interventi
per i quali nell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto
sono  fissate  soglie  dimensionali, costituisce modifica sostanziale
anche l'intervento di ampliamento, potenziamento o estensione qualora
detto  intervento, in se' considerato, sia pari o superiore al trenta
per cento di tali soglie;
    h)  proponente  o committente: l'ente o la pubblica autorita' cui
compete  l'adozione  di  un  piano  o  programma o, in genere, che ne
richiede  l'approvazione,  nonche' l'ente o la pubblica autorita' che
prende l'iniziativa relativa a un progetto pubblico e il soggetto che
richiede l'autorizzazione relativa ad un progetto privato;
    i)  rapporto ambientale: lo studio tecnico-scientifico contenente
l'individuazione,  la  descrizione  e  la  valutazione  degli effetti
significativi  che  l'attuazione  di un determinato piano o programma
potrebbe  avere  sull'ambiente, nonche' delle ragionevoli alternative
che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito
territoriale del piano o del programma;
    l)  studio  d'impatto  ambientale:  lo studio tecnico-scientifico
contenente  una descrizione del progetto con le informazioni relative
alla  sua  ubicazione,  concezione e dimensione, l'individuazione, la
descrizione  e la valutazione degli effetti significativi che avrebbe
la  realizzazione  del  progetto sull'ambiente, nonche' contenente il
confronto  con  le  ragionevoli  alternative che possono adottarsi in
considerazione   degli  obiettivi,  degli  interessi  e  dei  servizi
correlati   all'opera   o  all'intervento  progettato  e  dell'ambito
territoriale interessato;
    m)  giudizio  di  compatibilita'  ambientale: l'atto con il quale
l'organo  competente  conclude la procedura di valutazione ambientale
strategica o di valutazione di impatto ambientale;
    n)  autorizzazione:  la  decisione  dell'autorita' competente che
abilita il committente o proponente alla realizzazione del progetto;
    o)  autorita'  competente: l'amministrazione cui compete, in base
alla normativa vigente, l'adozione di un provvedimento conclusivo del
procedimento o di una sua fase;
    p)  consultazione: l'insieme delle forme di partecipazione, anche
diretta, delle altre amministrazioni e del pubblico interessato nella
raccolta  e valutazione dei dati ed informazioni che costituiscono il
quadro   conoscitivo   necessario   per   esprimere  il  giudizio  di
compatibilita' ambientale di un determinato piano o programma o di un
determinato progetto;
    q)  pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai
sensi  della  legislazione o della prassi nazionale, le associazioni,
le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
    r)  pubblico  interessato:  il pubblico che subisce o puo' subire
gli  effetti  delle procedure decisionali in materia ambientale o che
ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione
le  organizzazioni  non  governative  che  promuovono  la  protezione
dell'ambiente  e  che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa
statale   vigente,   nonche'   le  rappresentanze  qualificate  degli
interessi  economici  e  sociali  presenti  nel Consiglio economico e
sociale  per le politiche ambientali (CESPA), si considerano titolari
di siffatto interesse;
    s)   soggetti   interessati:   chiunque,   tenuto   conto   delle
caratteristiche socio-ecomomiche e territoriali del piano o programma
sottoposto  a  valutazione  di  impatto  strategico  o  del  progetto
sottoposto  a  valutazione  di  impatto  ambientale,  intenda fornire
elementi  conoscitivi  e  valutativi  concernenti i possibili effetti
dell'intervento medesimo;
    t) procedura di verifica preventiva: il procedimento preliminare,
che  precede  la  presentazione  della proposta di piano o programma,
oppure la presentazione del progetto, attivato allo scopo di definire
se  un  determinato  piano  o  programma  debba  essere  sottoposto a
valutazione  ambientale strategica, oppure se un determinato progetto
debba  essere  assoggettato  alla procedura di valutazione di impatto
ambientale;
    u) fase preliminare: il procedimento che precede la presentazione
del progetto, attivato allo scopo di definire, in contraddittorio tra
autorita'  competente  e  soggetto  proponente,  le  informazioni che
devono essere fornite nello studio di impatto ambientale.