ALLEGATO 5
LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI
1. SCARICHI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI
1.1 ACQUE REFLUE URBANE
Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque
reflue urbane devono conformarsi, secondo le cadenze temporali
indicate, ai valori limiti definiti dalle Regioni in funzione degli
obiettivi di qualita' e, nelle more della suddetta disciplina, alle
leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque
reflue urbane:
- se esistenti devono conformarsi secondo le cadenze temporali
indicate al medesimo articolo alle norme di emissione riportate nella
tabella 1,
- se nuovi devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla
loro entrata in esercizio.
Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque
reflue urbane devono essere conformi alle norme di emissione
riportate nelle tabelle 1 e 2. Per i parametri azoto totale e fosforo
totale le concentrazioni o le percentuali di riduzione del carico
inquinante indicate devono essere raggiunti per uno od entrambi i
parametri a seconda della situazione locale.
Devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che
convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori
limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni.
Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue
urbane.
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o
fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati, la
concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L
(2) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non
filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno
disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione
di 5 giorni a 20 °C ± 1 °C, in completa oscurita', con aggiunta di
inibitori di nitrificazione.
(3) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non
filtrato, non decantato con bicromato di potassio.
(4) La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un
campione rappresentativo attraverso membrana filtrante con porosita'
di 0,45 hm ed essiccazione a 105 °C con conseguente calcolo del peso,
oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione
media di 2800-3200 g), essiccazione a 105 °C e calcolo del peso.
(5) la percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore
a 40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70
mg/L e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al
70%.
Tabella 2. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue
urbane recapitanti in aree sensibili.
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) II metodo di riferimento per la misurazione e' la
spettrofotometria di assorbimento molecolare.
(2) Per azoto totale si intende la somma dell'azoto Kieldahl (N.
organico + NH3) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il metodo di
riferimento per la misurazione e' la spettrofotometria di
assorbimento molecolare.
(3) In alternativa al riferimento alla concentrazione media annua,
purche' si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, si
puo' fare riferimento alla concentrazione media giornaliera che non
puo' superare i 20 mg/L per ogni campione in cui la temperatura
dell'effluente sia pari o superiore a 12 gradi centigradi. Il limite
della concentrazione media giornaliera puo' essere applicato ad un
tempo operativo limitato che tenga conto delle condizioni climatiche
locali.
Il punto di prelievo per i controlli deve essere sempre il medesimo
e deve essere posto immediatamente a monte del punto di immissione
nel corpo recettore. Nel caso di controllo della percentuale di
riduzione dell'inquinante, deve essere previsto un punto di prelievo
anche all'entrata dell'impianto di trattamento. Di tali esigenze si
dovra' tener conto anche nella progettazione e modifica degli
impianti, in modo da agevolare l'esecuzione delle attivita' di
controllo. Per il controllo della conformita' dei limiti indicati
nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno
considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore.
Per i parametri di tabella 1 il numero di campioni, ammessi su base
annua, la cui media giornaliera puo' superare i limiti tabellari, e'
definito in rapporto al numero di misure come da schema seguente.
Parte di provvedimento in formato grafico
In particolare si precisa che, per i parametri sotto indicati, i
campioni che risultano non conformi, affinche' lo scarico sia
considerato in regola, non possono comunque superare le
concentrazioni riportate in tabella 1 oltre la percentuale sotto
indicata:
BOD5: 100%
COD: 100%
Solidi Sospesi 150%
Il numero minimo annuo di campioni per i parametri di cui alle
tabelle 1 e 2 e' fissato in base alla dimensione dell'impianto di
trattamento e va effettuato dall'autorita' competente ovvero dal
gestore qualora garantisca un sistema di rilevamento e di
trasmissione dati all'autorita' di controllo, ritenuto idoneo da
quest'ultimo, con prelievi ad intervalli regolari nel corso
dell'anno, in base allo schema seguente.
Parte di provvedimento in formato grafico
I gestori degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente
numero di autocontrolli (almeno uguale a quello del precedente
schema) sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in
entrata.
L'autorita' competente per il controllo deve altresi' verificare, con
la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti
indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere
controllati sono solo quelli che le attivita' presenti sul territorio
possono scaricare in fognatura.
Parte di provvedimento in formato grafico
Valori estremi per la qualita' delle acque in questione non sono
presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni
eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti.
I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dai gestori
degli impianti devono essere messi a disposizione degli enti preposti
al controllo. I risultati dei controlli effettuati dall'autorita'
competente e di quelli effettuati a cura dei gestori devono essere
archiviati su idoneo supporto informatico secondo le indicazioni
riportate nell'apposito decreto attuativo.
Ove le caratteristiche dei rifiuti da smaltire lo richiedano per
assicurare il rispetto, da parte dell'impianto di trattamento di
acque reflue urbane, dei valori limite di emissione in relazione agli
standard di qualita' da conseguire o mantenere nei corpi recettori
interessati dallo scarico dell'impianto, l'autorizzazione prevede:
a) l'adozione di tecniche di pretrattamento idonee a garantire,
all'ingresso dell'impianto di trattamento delle acque reflue,
concentrazioni di inquinanti che non compromettono l'efficienza
depurativa dell'impianto stesso;
b) l'attuazione di un programma di caratterizzazione
quali-quantitativa che, in relazione a quanto previsto alla
precedente lettera a), consenta controlli sistematici in entrata e in
uscita agli impianti di pretrattamento dei rifiuti liquidi e a quelli
di depurazione delle acque reflue;
c) l'adozione di sistemi di stoccaggio dei rifiuti liquidi da
trattare tale da evitare la miscelazione con i reflui che hanno gia'
subito il trattamento finale;
d) standard gestionali adeguati del processo depurativo e specifici
piani di controllo dell'efficienza depurativa;
e) l'adozione di un sistema di autocontrolli basato, per quanto
concerne la frequenza e le modalita' di campionamento, su criteri
statistici o di tipo casuale, comunque tali da rappresentare
l'andamento nel tempo della/e reale/i concentrazione/i della/e
sostanza/e da misurare analiticamente e da verificare, con un
coefficiente di confidenza di almeno il 90%, la conformita' o meno
dei livelli di emissione ai relativi limiti. I risultati degli
autocontrolli sono tenuti a disposizione delle autorita' competenti
per i quattro anni successivi alla data di rilascio/rinnovo
dell'autorizzazione;
f) controlli dell'idoneita' o meno all'utilizzo in agricoltura dei
fanghi biologici prodotti dall'impianto di trattamento delle acque
reflue in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 99/1992.
1.2 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.
1.2.1 Prescrizioni generali
Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali,
devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella
successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni.
I valori limite di emissione che gli scarichi interessati non devono
superare sono espressi, in linea di massima, in concentrazione.
Tuttavia, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, in
attuazione dei piani di tutela delle acque, tenendo conto dei carichi
massimi ammissibili, delle migliori tecniche disponibili, definiscono
i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui alla tabella 3
sia in concentrazione massima. ammissibile sia in quantita' massima
per unita' di tempo.
In questo caso, i valori limite espressi in concentrazione devono
essere coerenti, e comunque non possono essere superiori, con quelli
in peso dell'elemento caratteristico dell'attivita' ed il relativo
fabbisogno d'acqua, parametro quest'ultimo che varia in funzione dei
singoli processi e stabilimenti.
Nel caso di attivita' ricadenti nell'allegato I del D.Lgs. 18
febbraio 2005 n. 59 valori limite di emissione possono essere
definiti, in alternativa, per unita' di prodotto in linea con quanto
previsto con i BAT references comunitari e con le linee guida
settoriali nazionali.
Anche in questa ipotesi i valori limite espressi in quantita' devono
essere coerenti con quelli espressi in concentrazione, tenuto conto
del fabbisogno d'acqua, parametro quest'ultimo che varia in funzione
dei singoli processi e stabilimenti.
1.2.2 Determinazioni analitiche
Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformita'
degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad
un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorita'
preposta al controllo puo', con motivazione espressa nel verbale di
campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine
di ottenere il campione piu' adatto a rappresentare lo scarico
qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti
dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle
caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in
relazione alle caratteristiche di continuita' dello stesso), il tipo
di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza,
ecc.).
1.2.3 Specifiche prescrizioni per gli scarichi contenenti sostanze
pericolose
1. tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove definito,
della persistenza, bioaccumulabilita' e della pericolosita' delle
sostanze, nonche' della possibilita' di utilizzare le migliori
tecniche disponibili, le Regioni stabiliscono opportuni limiti di
emissione in massa nell'unita' di tempo (kg/mese).
2. Per cicli produttivi specificati nella tabella 3/A devono essere
rispettati i limiti di emissione in massa per unita' di prodotto o di
materia prima di cui alla stessa tabella. Per gli stessi cicli
produttivi valgono altresi' i limiti di concentrazione indicati nelle
tabella 3 allo scarico finale.
3. Tra i limiti di emissione in termini di massa per unita' di
prodotto, indicati nella tabella 3/A, e quelli stabiliti dalle
Regioni in termini di massa nell'unita' di tempo valgono quelli piu'
cautelativi.
4. Ove il piano di tutela delle acque lo preveda per il
raggiungimento degli standard di cui all'allegato 1 del presente
decreto, l'autorita' competente puo' individuare conseguenti
prescrizioni adeguatamente motivate all'atto del rilascio e/o del
rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi che contengono le sostanze
di cui all'allegato 5. Dette specifiche prescrizioni possono
comportare:
a) l'adozione di misure tecniche, di progettazione, costruzione,
esercizio o manutenzione dell'impianto in grado di assicurare il
rispetto di valori limite di emissione piu' restrittivi di quelli
fissati in tabella 3, fatto salvo il caso in cui sia accertato,
attraverso campionamenti a monte ed a valle dell'area di impatto
dello scarico, che la presenza nello scarico stesso di una o piu'
sostanze non origina dal ciclo produttivo dell'insediamento ovvero e'
naturalmente presente nel corpo idrico. Il valore limite di emissione
sara' fissato in rapporto con le priorita' e le cadenze temporali
degli interventi previsti nel piano di tutela delle acque approvato
dalla regione e, in particolare, con quanto previsto nello stesso
piano per assicurare la qualita' delle acque a specifica destinazione
funzionale;
b) l'adozione di un sistema di autocontrolli basato, per quanto
concerne la frequenza e le modalita' di campionamento, su criteri
statistici o di tipo casuale, comunque tali da rappresentare
l'andamento nel tempo della/e reale/i concentrazione/i della/e
sostanza/e da misurare analiticamente e da verificare, con un
coefficiente di confidenza di almeno il 90%, la conformita' o meno
dei livelli di emissione ai relativi limiti. I risultati degli
autocontrolli sono tenuti a disposizione delle autorita' competenti
per i quattro anni successivi alla data di rilascio/rinnovo
dell'autorizzazione.
1. le acque di raffreddamento di impianti pre-esistenti possono
essere convogliate verso il corpo idrico recettore tramite un unico
scarico comune ad altre acque di scarico, a condizione sia posto in
essere un sistema di sorveglianza dello scarico che consenta la
sistematica rilevazione e verifica dei limiti a monte il punto di
miscelazione.
2. I punti 4 e 5 non si applicano agli scarichi che provengono
da attivita' commerciali caratterizzate da modesta significativita'
con riferimento ai quantitativi annui di acque reflue
complessivamente scaricate e che recapitano in pubblica fognatura.
2 SCARICHI SUL SUOLO
Nei casi previsti dall'articolo 103 comma 1 punto c), gli scarichi
sul suolo devono rispettare i limiti previsti nella tabella 4.
Il punto di prelievo per i controlli e' immediatamente a monte del
punto di scarico sul suolo. Per gli impianti di depurazione naturale
(lagunaggio, fitodepurazione) il punto di scarico corrisponde e'
quello all'uscita dall'impianto.
Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformita'
degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad
un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorita'
preposta al controllo puo', con motivazione espressa nel verbale di
campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine
di ottenere il campione piu' adatto a rappresentare lo scarico
qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti
dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle
caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in
relazione alle caratteristiche di continuita' dello stesso), il tipo
di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza,
ecc.).
Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane si fa
riferimento a un campione medio ponderato nell'arco di 24 ore.
Le distanze dal piu' vicino corpo idrico superficiale oltre le quali
e' permesso lo scarico sul suolo sono rapportate al volume dello
scarico stesso secondo il seguente schema:
a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane:
- metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a
500 m(elevato)3
- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra
501 e 5000 m(elevato)3
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra
5001 e 10.000 m(elevato)3
b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali.
- 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie
inferiori a 100 m(elevato)3
- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra
101 e 500 m(elevato)3
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra
501 e 2.000 m(elevato)3
Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in
ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in
fognatura o destinate al riutilizzo.
Per gli scarichi delle acque reflue urbane valgono gli stessi
obblighi di controllo e di autocontrollo previsti per gli scarichi in
acque superficiali.
L'autorita' competente per il controllo deve verificare, con la
frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati
nella tabella 4. I parametri di tabella 4 da controllare sono solo
quelli che le attivita' presenti sul territorio possono scaricare in
fognatura.
--------------------------------------------------------
|volume scarico | numero controlli |
--------------------------------------------------------
|sino a 2000 m cubi al giorno | 4 volte l'anno |
--------------------------------------------------------
|oltre a 2000 m cubi al giorno | 8 volte l'anno |
--------------------------------------------------------
2.1 SOSTANZE PER CUI ESISTE IL DIVIETO DI SCARICO
Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle
seguenti sostanze:
- composti organo alogenati e sostanze che possono
- dare origine a tali composti nell'ambiente idrico
- composti organo fosforici
- composti organo stannici
- sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in
ambiente idrico o in concorso dello stesso
- mercurio e i suoi composti
- cadmio e i suoi composti
- oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera
persistenti
- cianuri
- materie persistenti che possono galleggiare, restare in
sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di
utilizzazione delle acque.
Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non
superiori ai limiti di rilevabilita' delle metodiche di rilevamento
in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi
aggiornamenti.
Persiste inoltre il divieto di scarico diretto nelle acque
sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di:
1: zinco rame nichel cromo
piombo selenio arsenico antimonio
molibdeno titanio stagno bario
berillio boro uranio vanadio
cobalto tallio tellurio argento
2: Biocicli e loro derivati non compresi nell'elenco del paragrafo
precedente
3: Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero sull'odore
dei prodotti consumati dall'uomo derivati dall'ambiente idrico,
nonche' i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle
acque
4: Composti organosilicati tossici o persistenti e che possono dare
origine a tali composti nelle acque ad eccezione di quelli che sono
biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in
sostanze innocue
5: Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare
6: Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera
non persistenti
7: Fluoruri
8: Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio
dell'ossigeno, in particolare ammoniaca e nitriti.
Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non
superiori ai limiti di rilevabilita' delle metodiche di rilevamento
in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi
aggiornamenti.
3 INDICAZIONI GENERALI
I punti di scarico degli impianti i trattamento delle acque reflue
urbane devono essere scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre
al minimo gli effetti sulle acque recettrici.
Tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con
potenzialita' superiore a 2.000 abitanti equivalenti, ad esclusione
degli impianti di trattamento che applicano tecnologie depurative di
tipo naturale quali la fitodepurazione e il lagunaggio, dovranno
essere dotati di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in
caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio
sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di
qualita' ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore.
In sede di approvazione del progetto dell'impianto di trattamento
delle acque reflue urbane l'autorita' competente dovra' verificare
che l'impianto sia in grado di che la concentrazione media
giornaliera dell'azoto ammoniacale (espresso come N), in uscita
dall'impianto di trattamento non superi il 30% del valore della
concentrazione dell'azoto totale (espresso come N) in uscita
dall'impianto di trattamento. Tale prescrizione non vale per gli
scarichi in mare,
In sede di autorizzazione allo scarico, l'autorita' competente:
a) fissera' il sistema di riferimento per il controllo degli
scarichi di impianti di trattamento rispettivamente a: l'opzione
riferita al rispetto della concentrazione o della percentuale di
abbattimento il riferimento alla concentrazione media annua a alla
concentrazione media giornaliera per il parametro "azoto totale"
della tabella 2
b) fissera' il limite opportuno relativo al parametro "Escherichia
coli" espresso come UFC/100 mL. Si consiglia un limite non superiore
a 5000 UFC/100 mL.
I trattamenti appropriati devono essere individuati con l'obiettivo
di:
a) rendere semplice la manutenzione e la gestione
b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni
orarie del carico idraulico e organico
c) minimizzare i costi gestionali.
Questa tipologia di trattamento puo' equivalere ad un trattamento
primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione
tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti.
Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50
e 2000 a.e, si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di
depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o
tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione
totale.
Peraltro tali trattamenti possono essere considerati adatti se
opportunamente dimensionati, al fine del raggiungimento dei limiti
della tabella 1, anche per tutti gli agglomerati in cui la
popolazione equivalente fluttuante sia superiore al 30% della
popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e
climatiche lo consentano.
Tali trattamenti si prestano, per gli agglomerati di maggiori
dimensioni con popolazione equivalente compresa tra i 2000 e i 25000
a.e, anche a soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi o a
biomassa adesa, a valle del trattamento, con funzione di affinamento.
4 METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI
Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3, 4
circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide le
procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle
normative in essere prima dell'entrata in vigore del presente
decreto. Le metodiche di campionamento ed analisi saranno aggiornate
con apposito decreto ministeriale su proposta dell'APAT.
Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in
fognatura.
Parte di provvedimento in formato grafico
(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in
assenza di limiti stabiliti dall'autorita' competente o in mancanza
di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti
di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi
conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a
sostanze pericolose.
(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature
medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del
punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno meta' di
qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C Per
i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e
l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun
caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di
immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della
temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35
°C, la condizione suddetta e' subordinata all'assenso del soggetto
che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi
d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve
superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente
non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di
distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la
compatibilita' ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed
evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
(2) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane
valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche
quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue
industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di
fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1e 10
mg/L.
(3) Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso
le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purche'
almeno sulla meta' di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non
vengono disturbate le naturali variazioni della concentrazione di
solfati o di cloruri.
(4) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il
trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorita'
competente andra' fissato il limite piu' opportuno in relazione alla
situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore
e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000
UFC/100 mL.
(5) saggio di tossicita' e' obbligatorio. Oltre al saggio su
Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicita' acuta su
Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri
bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di
acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai
sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di
piu' test di tossicita' si consideri il risultato peggiore. Il
risultato positivo della prova di tossicita' non determina
l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al titolo V, determina
altresi' l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la
ricerca delle cause di tossicita' e la loro rimozione.
Tabella 3/A. Limiti di emissione per unita' di prodotto riferiti a
specifici cicli produttivi (**)
Parte di provvedimento in formato grafico
Note alla tabella 3/A
(*) Qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono
riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente si
consideri come valore delle media giornaliera il doppio di quella
mensile.
(**) Per i cieli produttivi che hanno uno scarico della sostanza
pericolosa in questione, minore al quantitativo annuo indicato nello
schema seguente, le autorita' competenti all'autorizzazione possono
evitare il procedimento autorizzativo. In tal caso valgono solo i
limiti di tabella 3.
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Per questi cieli produttivi non vi sono limiti di massa per
unita' di prodotto,devono essere rispettati, solo i limiti di
concentrazione indicati in tabella 3 in relazione alla singola
sostanza o alla famiglia di sostanze di appartenenza.
(2) Per questi cicli produttivi non vengono indicati i limiti di
massa per unita' di prodotto, ma devono essere rispettati, oltre ai
limiti di concentrazione indicati in tabella 3 per la famiglia di
sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione:
Parte di provvedimento in formato grafico
Per verificare che gli scarichi soddisfano i limiti indicati nella
tabella 3/A deve essere prevista una procedura di controllo che
prevede:
- il prelievo quotidiano di un campione rappresentativo degli
scarichi effettuati nel giro di 24 ore e la misurazione della
concentrazione della sostanza in esame;
- la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso arco
di tempo.
La quantita' di sostanza scaricata nel corso di un mese si calcola
sommando le quantita' scaricate ogni giorno nel corso del mese. Tale
quantita' va divisa per la quantita' totale di prodotto o di materia
prima.
Tabella 4. Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed
industriali che recapitano sul suolo
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il
trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorita'
competente andra' fissato il limite piu' opportuno in relazione alla
situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore
e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000
UFC/100 mL.
Tabella 5. Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti
meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in
acque superficiali (1) e per lo scarico in rete fognaria (2), o in
tabella 4 per lo scarico sul suolo
------------------------------------------------------------
1 |Arsenico
---------------------------------------------------------------------
2 |Cadmio
---------------------------------------------------------------------
3 |Cromo totale
---------------------------------------------------------------------
4 |Cromo esavalente
---------------------------------------------------------------------
5 |Mercurio
---------------------------------------------------------------------
6 |Nichel
---------------------------------------------------------------------
7 |Piombo
---------------------------------------------------------------------
8 |Rame
---------------------------------------------------------------------
9 |Selenio
---------------------------------------------------------------------
10 |Zinco
---------------------------------------------------------------------
11 |Fenoli
---------------------------------------------------------------------
12 |Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera
|persistenti
---------------------------------------------------------------------
13 |Solventi organici aromatici
---------------------------------------------------------------------
14 |Solventi organici azotati
---------------------------------------------------------------------
15 |Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
---------------------------------------------------------------------
16 |Pesticidi fosforiti
---------------------------------------------------------------------
17 |Composti organici dello stagno
---------------------------------------------------------------------
18 |Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e
|"pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del
|decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
|modifiche
---------------------------------------------------------------------
(1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale,
nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata
complessiva media giornaliera inferiore a 50 m(elevato)3, per i
parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i
numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 le regioni e le province autonome
nell'ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di
concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati
nella tabella 3, purche' sia dimostrato che cio' non comporti un
peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il
raggiunti mento gli obiettivi ambientali.
(2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purche' sia
garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di
tabella 3, o quelli stabiliti dalle regioni, l'ente gestore puo'
stabilire per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli
indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di
accettabilita' i cui valori di concentrazione superano quello
indicato in tabella 3.
Tabella 6 - Peso vivo medio corrispondente ad una produzione di 340
Kg di azoto per anno, al netto delle perdite di rimozione e
stoccaggio, da considerare ai fini dell'assimilazione alle acque
reflue domestiche (art. 101, co. 7, lett. b))
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Categoria animale allevata |Peso vivo medio per anno
| (t)
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Scrofe con suinetti fino a 30 kg | 3,4
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Suini in accrescimento/ingrasso | 3,0
Vacche da latte in produzione | 2,5
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Rimonta vacche da latte | 2,8
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Bovini all'ingrasso | 4,0
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Galline ovaiole | 1,5
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Polli da carne | 1,4
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Tacchini | 2,0
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Cunicoli | 2,4
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Ovicaprini | 3,4
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Equini | 4,9
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