ALLEGATO V POLVERI E SOSTANZE ORGANICHE LIQUIDE Parte I Emissioni di polveri provenienti da attivita' di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti. 1. Disposizioni generali 1.1. Nei casi in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri. 1.2. Nei casi di cui al punto 1.1 l'autorita' competente stabilisce le prescrizioni per il contenimento delle emissioni di polveri tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: - pericolosita' delle polveri; - flusso di massa delle emissioni; - durata delle emissioni; - condizioni meteorologiche; - condizioni dell'ambiente circostante. 2. Produzione e manipolazione di materiali polverulenti. 2.1. I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la miscelazione, il riscaldamento, il raffreddamento, la pellettizzazione e la bricchettazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati. 2.2. Se l'incapsulamento non puo' assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento. 3. Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti. 3.1. Per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi. 3.2. Se l'utilizzo di dispositivi chiusi non e', in tutto o in parte, possibile, le emissioni polverulenti devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento. 3.3. Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti devono essere installati impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti: punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto; sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento; attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici; canali di scarico per veicoli su strada o rotaie; convogliatori aspiranti. 3.4. Se nella movimentazione dei materiali polverulenti non e' possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la piu' bassa velocita' che e' tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti. 3.5. Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento. 3.6. La copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri. 4. Stoccaggio di materiali polverulenti. 4.1. L'autorita' competente stabilisce le prescrizioni per lo stoccaggio dei materiali polverulenti tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: possibilita' di stoccaggio in silos; possibilita' di realizzare una copertura della sommita' e di tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie; possibilita' di realizzare una copertura della superficie, per esempio utilizzando stuoie; possibilita' di stoccaggio su manti erbosi; possibilita' di costruire terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento; umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo. 5. Materiali polverulenti contenenti specifiche categorie di sostanze. 5.1. Si applica sempre la prescrizione piu' severa tra quelle che i punti precedenti rimettono alla scelta dell'autorita' competente, nel caso in cui i materiali polverulenti contengano sostanze comprese nelle classi riportate nella seguente tabella al di sopra dei corrispondenti valori, riferiti al secco, in una frazione di materiale separabile mediante setacciatura con setaccio dotato di maglie aventi una larghezza massima di 5 mm. Parte di provvedimento in formato grafico Parte II Emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide 1. Pompe. 1.1. Il gestore deve garantire una tenuta efficace delle pompe utilizzate per la movimentazione di sostanze organiche liquide con punto di infiammabilita' inferiore a 21 °C e con punto di ebollizione fino a 200C, le quali contengano: sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1 per le sostanze della classe I in quantita' superiore a 10 mg/kg, sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1, classi II e III, in quantita' superiore a 50 g/kg, sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella D, classe I in quantita' superiore a 50 g/kg, 1.2 Nei casi previsti dal punto 1.1, ove non possa essere garantita l'efficace tenuta delle pompe, devono essere installati idonei sistemi di aspirazione delle perdite di gas o vapore e sistemi di convogliamento ad impianti di abbattimento. 2. Compressori. 2.1. Il gestore deve effettuare il degasaggio del liquido residuo conseguente all'arresto dei compressori utilizzati per i gas contenenti : - sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1, classe I - sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1, classi II e III in quantita' superiore a 50 g/kg - sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella D, classe I in quantita' superiore a 50 g/kg, 3. Raccordi a flangia. 3.1. I raccordi a flangia, con particolare riferimento al caso in cui vi defluiscono miscele contenti sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1 o sostanze di cui all'allegato parte II, tabella D, classe I, devono essere usati soltanto se garantiscono un buon livello di tenuta. 4. Valvolame. 4.1. Le valvole devono essere rese ermetiche con adeguati sistemi di tenuta nel caso in cui siano attraversate, da miscele contenenti: - sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1, classe I, - sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1, classi II e III in quantita' superiore a 50 g/kg, - sostanze di cui all'allegato I, parte II tabella D, classe I in quantita' superiore a 50 g/kg. 5. Campionamento. 5.1. I punti in cui si prelevano campioni di sostanze organiche liquide devono essere incapsulati o dotati di dispositivi di bloccaggio, al fine di evitare emissioni durante il prelievo. 5.2. Durante il prelievo dei campioni il prodotto di testa deve essere rimesso in circolo o completamente raccolto. 6. Caricamento. 6.1 Nel caricamento di sostanze organiche liquide devono essere assunte speciali misure per il contenimento delle emissioni, come l'aspirazione e il convogliamento dei gas di scarico in un impianto di abbattimento.