(Parte V - Allegato V)
ALLEGATO V 
POLVERI E SOSTANZE ORGANICHE LIQUIDE 
 
Parte I 
Emissioni  di  polveri  provenienti  da  attivita'   di   produzione,
manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio  di  materiali
polverulenti. 
 
  1. Disposizioni generali 
  1.1.  Nei  casi  in  cui  si  producono,  manipolano,  trasportano,
immagazzinano, caricano e scaricano  materiali  polverulenti,  devono
essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di
polveri. 
  1.2. Nei casi di cui al punto 1.1 l'autorita' competente stabilisce
le prescrizioni  per  il  contenimento  delle  emissioni  di  polveri
tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: 
  - pericolosita' delle polveri; 
  - flusso di massa delle emissioni; 
  - durata delle emissioni; 
  - condizioni meteorologiche; 
  - condizioni dell'ambiente circostante. 
  2. Produzione e manipolazione di materiali polverulenti. 
  2.1. I macchinari e i  sistemi  usati  per  la  preparazione  o  la
produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la  cernita,
la   miscelazione,   il   riscaldamento,   il   raffreddamento,    la
pellettizzazione e  la  bricchettazione)  di  materiali  polverulenti
devono essere incapsulati. 
  2.2.  Se  l'incapsulamento  non  puo'  assicurare  il  contenimento
ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento  ai
punti di  introduzione,  estrazione  e  trasferimento  dei  materiali
polverulenti, devono essere convogliate  ad  un  idoneo  impianto  di
abbattimento. 
  3. Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti. 
  3.1. Per il  trasporto  di  materiali  polverulenti  devono  essere
utilizzati dispositivi chiusi. 
  3.2. Se l'utilizzo di dispositivi chiusi non  e',  in  tutto  o  in
parte, possibile, le emissioni polverulenti devono essere convogliate
ad un idoneo impianto di abbattimento. 
  3.3. Per il carico e lo scarico dei materiali  polverulenti  devono
essere installati impianti  di  aspirazione  e  di  abbattimento  nei
seguenti punti: 
  punti fissi, nei quali avviene il prelievo,  il  trasferimento,  lo
sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto; 
  sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature  di  caricamento;
attrezzature di  ventilazione,  operanti  come  parte  integrante  di
impianti di scarico pneumatici o meccanici; 
  canali di scarico per veicoli su strada o rotaie; 
  convogliatori aspiranti. 
  3.4. Se nella movimentazione  dei  materiali  polverulenti  non  e'
possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si
deve  mantenere,  possibilmente  in  modo  automatico,  una  adeguata
altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di  scarico,  la
piu' bassa velocita' che e'  tecnicamente  possibile  conseguire  per
l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di
deflettori oscillanti. 
  3.5. Nel caricamento di materiali polverulenti  in  contenitori  da
trasporto chiusi,  l'aria  di  spostamento  deve  essere  raccolta  e
convogliata ad un impianto di abbattimento. 
  3.6. La copertura delle strade, percorse  da  mezzi  di  trasporto,
deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri. 
  4. Stoccaggio di materiali polverulenti. 
  4.1. L'autorita'  competente  stabilisce  le  prescrizioni  per  lo
stoccaggio dei materiali polverulenti tenendo conto, in  particolare,
dei seguenti elementi: 
  possibilita' di stoccaggio in silos; 
  possibilita' di realizzare una copertura della sommita' e di  tutti
i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte  le  attrezzature
ausiliarie;  possibilita'   di   realizzare   una   copertura   della
superficie, per esempio utilizzando stuoie; 
  possibilita' di stoccaggio su manti erbosi; 
  possibilita' di costruire terrapieni coperti di verde,  piantagioni
e barriere frangivento; 
  umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo. 
  5.  Materiali  polverulenti  contenenti  specifiche  categorie   di
sostanze. 
  5.1. Si applica sempre la prescrizione piu' severa tra quelle che i
punti precedenti rimettono alla scelta dell'autorita' competente, nel
caso in cui i materiali  polverulenti  contengano  sostanze  comprese
nelle classi  riportate  nella  seguente  tabella  al  di  sopra  dei
corrispondenti  valori,  riferiti  al  secco,  in  una  frazione   di
materiale separabile mediante setacciatura  con  setaccio  dotato  di
maglie aventi una larghezza massima di 5 mm. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Parte II 
Emissioni in forma di  gas  o  vapore  derivanti  dalla  lavorazione,
trasporto, 
travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide 
  1. Pompe. 
  1.1. Il gestore deve garantire  una  tenuta  efficace  delle  pompe
utilizzate per la movimentazione di sostanze  organiche  liquide  con
punto di infiammabilita' inferiore a 21 °C e con punto di ebollizione
fino a 200C, le quali contengano: 
  sostanze di cui  all'allegato  I,  parte  II,  tabella  A1  per  le
sostanze della classe I in quantita' superiore a 10 mg/kg, 
  sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1, classi  II  e
III, in quantita' superiore a 50 g/kg, 
  sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella D,  classe  I  in
quantita' superiore a 50 g/kg, 
  1.2 Nei casi previsti dal punto 1.1, ove non possa essere garantita
l'efficace  tenuta  delle  pompe,  devono  essere  installati  idonei
sistemi di aspirazione delle perdite di gas o  vapore  e  sistemi  di
convogliamento ad impianti di abbattimento. 
  2. Compressori. 
  2.1. Il gestore deve effettuare il degasaggio del  liquido  residuo
conseguente  all'arresto  dei  compressori  utilizzati  per   i   gas
contenenti : 
  - sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1, classe I 
  - sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1, classi II e 
III in quantita' superiore a 50 g/kg 
  - sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella D, classe I  in
quantita' superiore a 50 g/kg, 
  3. Raccordi a flangia. 
  3.1. I raccordi a flangia, con particolare riferimento al  caso  in
cui vi defluiscono miscele contenti sostanze di cui  all'allegato  I,
parte II, tabella A1 o sostanze di cui all'allegato parte II, tabella
D, classe I, devono essere usati soltanto  se  garantiscono  un  buon
livello di tenuta. 
  4. Valvolame. 
  4.1. Le valvole devono essere rese ermetiche con  adeguati  sistemi
di tenuta nel caso in cui siano attraversate, da miscele contenenti: 
  - sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1, classe I, 
  - sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1, classi II e
III in quantita' superiore a 50 g/kg, 
  - sostanze di cui all'allegato I, parte II tabella D, classe  I  in
quantita' superiore a 50 g/kg. 
  5. Campionamento. 
  5.1. I punti in cui si prelevano  campioni  di  sostanze  organiche
liquide  devono  essere  incapsulati  o  dotati  di  dispositivi   di
bloccaggio, al fine di evitare emissioni durante il prelievo. 
  5.2. Durante il prelievo dei campioni il  prodotto  di  testa  deve
essere rimesso in circolo o completamente raccolto. 
  6. Caricamento. 
  6.1 Nel caricamento di sostanze  organiche  liquide  devono  essere
assunte speciali misure per il  contenimento  delle  emissioni,  come
l'aspirazione e il convogliamento dei gas di scarico in  un  impianto
di abbattimento.