Art. 5. 
                            Costituzione 
  1. L'organizzazione che esercita  un'impresa  sociale  deve  essere
costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente  previsto
per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa  applicabile
a ciascuna di  esse,  gli  atti  costitutivi  devono  esplicitare  il
carattere sociale dell'impresa in conformita' alle norme del presente
decreto ed in particolare indicare: 
    a)  l'oggetto   sociale,   con   particolare   riferimento   alle
disposizioni di cui all'articolo 2; 
    b) l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3. 
  2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e  gli  altri  fatti
relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta  giorni  a
cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del  registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la  sede  legale,
per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma
2, della legge 24 novembre 2000, n. 340. 
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  ai  fini  di
cui all'articolo  16,  accede  anche  in  via  telematica  agli  atti
depositati presso l'ufficio del registro delle imprese. 
  4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito
del solo regolamento e delle sue modificazioni. 
  5. Con decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti gli  atti
che devono essere depositati  e  le  procedure  di  cui  al  presente
articolo. 
 
          Nota all'art. 5:
              - Il  testo  dell'art.  31,  comma 2,  della  legge  24
          novembre  2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione
          di   norme   e   per  la  semplificazione  di  procedimenti
          amministrativi  -  legge  di  semplificazione  1999), e' il
          seguente:
              «2.  Decorsi  due  anni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che
          le  accompagnano  presentate all'ufficio del registro delle
          imprese,   ad   esclusione   di   quelle  presentate  dagli
          imprenditori   individuali  e  dai  soggetti  iscritti  nel
          repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui
          all'art.  9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          7 dicembre  1995,  n.  581, sono inviate per via telematica
          ovvero   presentate   su   supporto  informatico  ai  sensi
          dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le
          modalita'  ed  i  tempi  per  l'assoggettamento al predetto
          obbligo  degli  imprenditori  individuali  e  dei  soggetti
          iscritti  solo  nel  repertorio  delle notizie economiche e
          amministrative  sono  stabilite  con  decreto  del Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato».