Art. 5. 
              Estensione ed effetti dell'autorizzazione 
  1. Nessun medicinale veterinario puo' essere immesso  in  commercio
senza aver ottenuto l'AIC dal Ministero  della  salute  a  norma  del
presente  decreto  oppure  dalla  Comunita'  europea,  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 726/2004. 
  2. La destinazione ad ulteriore specie animale e  le  modifiche  di
dosaggio, la forma  farmaceutica,  la  via  di  somministrazione,  la
confezione, ed ogni altra variazione sono autorizzate  ai  sensi  del
comma 1. In ogni caso  tutte  le  autorizzazioni  rilasciate  per  lo
stesso farmaco fanno parte della medesima AIC globale, in particolare
ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1. 
  3. Il titolare dell'AIC e' responsabile  della  commercializzazione
del medicinale. La designazione di un rappresentante non  esonera  il
titolare dell'AIC dalla sua responsabilita' legale. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il regolamento (CE) n. 726/2004, vedi  note  alle
          premesse.