Art. 5. 
                Graduatorie di circolo e di istituto 
  1.  Il  dirigente  scolastico,  ai  fini  del  conferimento   delle
supplenze di  cui  all'articolo  7,  costituisce,  sulla  base  delle
domande prodotte ai  sensi  del  comma  6,  apposite  graduatorie  in
relazione agli insegnamenti o  tipologia  di  posto  impartiti  nella
scuola, secondo i criteri di cui al comma 3. 
  2. I titoli di studio e  di  abilitazione  per  l'inclusione  nelle
graduatorie di circolo  e  di  istituto  sono  quelli  stabiliti  dal
vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo. 
  3.  Per  ciascun  posto  di  insegnamento  viene   costituita   una
graduatoria  distinta  in  tre  fasce,  da  utilizzare   nell'ordine,
composte come segue: 
    I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle  graduatorie  ad
esaurimento per il  medesimo  posto  o  classe  di  concorso  cui  e'
riferita la graduatoria di circolo e di istituto; 
    II  Fascia:  comprende   gli   aspiranti   non   inseriti   nella
corrispondente  graduatoria  ad  esaurimento  forniti  di   specifica
abilitazione o di specifica idoneita' a concorso cui e'  riferita  la
graduatoria di circolo e di istituto; 
    III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo  di  studio
valido per l'accesso all'insegnamento richiesto. 
  4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione
derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione,  di
punteggio e di  precedenza  con  cui  figurano  nella  corrispondente
graduatoria ad esaurimento.  Analogamente,  gli  aspiranti  abilitati
inclusi  nella  II  fascia,  sono  graduati  secondo  la  tabella  di
valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento
di III fascia. 
Gli aspiranti inclusi nella  III  fascia  sono  graduati  secondo  la
tabella di valutazione dei titoli, annessa  al  presente  Regolamento
(Allegato A). Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti  di
strumento musicale (cl. 77/A) sono  costituite  apposite  Commissioni
presiedute dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale o da  un
suo delegato e composte da un  dirigente  scolastico  di  una  scuola
media, ove sia presente l'insegnamento di strumento musicale,  da  un
docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da  un
docente  titolare  di  strumento  musicale  nella  scuola  media  per
strumento diverso da quello  cui  si  riferisce  la  graduatoria.  La
commissione  e'  nominata  dal  competente   dirigente   dell'ufficio
scolastico provinciale. 
  5.  Le  graduatorie  della  I  fascia  hanno  validita'   temporale
correlata  alle  cadenze  di   aggiornamento   delle   corrispondenti
graduatorie  ad  esaurimento  e  vengono  riformulate  a  seguito  di
ciascuna  fase  di  aggiornamento  delle  predette  graduatorie.   Le
graduatorie della II e III fascia hanno validita' biennale. 
  6. L'aspirante a supplenza puo', per tutte le graduatorie in cui ha
titolo a essere incluso, presentare domanda per  una  sola  provincia
fino a un massimo complessivo di 20 istituzioni  scolastiche  con  il
limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10
istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici;  le  indicazioni
relative  a  istituti  comprensivi  si   valutano   per   la   scuola
dell'infanzia  e  primaria  solo  entro  il  predetto  limite  di  10
istituzioni. 
Nell'ambito del  numero  delle  istituzioni  sopra  specificato,  gli
aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e  primaria  possono
indicare fino ad un massimo di  2  circoli  didattici  e  5  istituti
comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilita' ad  accettare
supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e  celeri  modalita'
di interpello e presa di servizio. In occasione  del  verificarsi  di
tali supplenze brevi sino a 10 giorni, nelle  scuole  interessate  si
dara' luogo a scorrimento prioritario assoluto della graduatoria  nei
riguardi dei soli aspiranti di prima,  seconda  e  terza  fascia  che
hanno fornito tale disponibilita'. 
Le modalita' di interpello, accettazione e presa  di  servizio  degli
aspiranti a supplenze temporanee vengono definite, con  provvedimento
ministeriale emanato o richiamato annualmente, secondo  criteri  che,
tenendo conto delle diverse esigenze delle scuole in  relazione  alla
durata del  periodo  per  cui  necessita  la  sostituzione,  potranno
prevedere l'utilizzo  del  telefono  cellulare,  ovvero  della  posta
elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere indicati dagli
aspiranti nello specifico modulo di domanda. 
  7. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento  di
due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo  e
di istituto coincide con quella prescelta ai  fini  del  conferimento
delle supplenze, ai sensi dell'articolo 2, comma 3. 
  8. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle  graduatorie  ad
esaurimento di una sola provincia hanno  facolta'  di  scegliere,  ai
fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto,  una
provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie
ad  esaurimento  medesime.  Resta   comunque   preclusa,   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 1, la cumulabilita' di rapporti di  lavoro  in
due diverse province. 
  9. Avverso le graduatorie di  circolo  e  di  istituto  e'  ammesso
reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della  domanda
entro il termine di 10  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
graduatoria all'albo della scuola e la scuola deve  pronunciarsi  sul
reclamo stesso  nel  termine  di  15  giorni,  decorso  il  quale  la
graduatoria diviene definitiva.  La  graduatoria  diviene,  altresi',
definitiva a seguito della decisione sul reclamo.