Art. 5. Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi 1. Con il decreto di cui all'articolo 2, e' istituita una Commissione, nell'ambito del Ministero dei trasporti, che provvede, con le risorse umane e strumentali gia' in dotazione alla stessa Amministrazione, a valutare le istanze presentate ai sensi dell'articolo 4. 2. Con lo stesso decreto, sono individuati i criteri cui la Commissione istituita ai sensi del comma 1 dovra' attenersi nella valutazione delle istanze, fra i quali il volume dei trasporti effettuati in ambito comunitario, il numero dei dipendenti occupati e quello dei veicoli in disponibilita' dell'impresa.