Art. 5.
          Responsabili della persecuzione o del danno grave
  1.   Ai   fini   della  valutazione  della  domanda  di  protezione
internazionale,  i  responsabili della persecuzione o del danno grave
sono:
    a) lo Stato;
    b) i  partiti  o le organizzazioni che controllano lo Stato o una
parte consistente del suo territorio;
    c) soggetti   non   statuali,  se  i  responsabili  di  cui  alle
lettere a)  e b),  comprese  le  organizzazioni  internazionali,  non
possono  o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.