Art. 5.
      Proroga termini in materia di beni e attivita' culturali

  1.  I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma
5,  e  21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
successive  modificazioni,  e  di  cui  all'articolo  4, comma 3, del
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31
dicembre 2008.
  2.  Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge
1°  ottobre  2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, e' prorogato al 30 aprile 2008.