Art. 5.

               Ministero dell'economia e delle finanze

  1.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' responsabile delle
politiche  di  prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di
quello  economico  per  fini di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove
la  collaborazione  tra la UIF, le autorita' di vigilanza di settore,
gli  ordini  professionali,  la  DIA e la Guardia di finanza, secondo
quanto  disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il
30  giugno  di  ogni  anno presenta una relazione al Parlamento sullo
stato dell'azione di prevenzione.
  2.  Per  l'esercizio  delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  si avvale, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di
sicurezza  finanziaria,  istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001,
n.  369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001,
n.  431,  successivamente  disciplinato con il decreto legislativo 22
giugno  2007,  n.  109.  Su  invito  del presidente del Comitato, ove
necessario  per  acquisire elementi informativi e pareri, partecipano
alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli
nazionali  degli ordini professionali e delle associazioni private di
categoria.
  3.  Ferme  restando le competenze di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo  22  giugno  2007,  n.  109,  il  Comitato  di  sicurezza
finanziaria svolge le seguenti attivita':
    a)  funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione
dell'utilizzo  del  sistema finanziario e di quello economico a scopo
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
    b)  entro  il  30  maggio  di  ogni  anno  presenta  al  Ministro
dell'economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione
dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del
terrorismo  e  proposte dirette a renderla piu' efficace. A tale fine
la  UIF,  le  autorita'  di  vigilanza di settore, le amministrazioni
interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA
forniscono,  entro  il  30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le
informazioni sulle attivita' rispettivamente svolte, nell'anno solare
precedente,  nell'ambito  delle  funzioni di vigilanza e controllo. I
dati  statistici  riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di
operazioni  sospette  inviate  all'UIF  e  il  seguito  dato  a  tali
segnalazioni,  il  numero di casi investigati, di persone perseguite,
di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo   e   gli   importi  dei  beni  congelati,  sequestrati  o
confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
    c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto;
    d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto
al Ministro dell'economia e delle finanze.
  4.  In materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario
e di quello economico a fini di riciclaggio, si applicano al Comitato
di  sicurezza  finanziaria  l'articolo  3,  commi 1, 2, 3, 4 e 14 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
  5.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con
gli  organismi  dell'Unione  europea  e internazionali, incaricati di
stabilire  le  politiche  e  di  definire gli standard, in materia di
prevenzione   dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  e  di  quello
economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose
o  di  finanziamento  del terrorismo, assicurando l'adempimento degli
obblighi  derivanti  dalla  partecipazione dell'Italia agli organismi
anzidetti.
  6.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze esercita i poteri
sanzionatori amministrativi previsti dal presente decreto.
 
          Note all'art. 5:
              - Il  decreto-legge  n.  369  del  2001, recante misure
          urgenti  per  reprimere  e contrastare il finanziamento del
          terrorismo  internazionale,  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  240 del 15 ottobre 2001; la legge n. 431 del
          2001,  di  conversione,  con  modificazioni,  e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001.
              -  Per  il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n.
          109 del 2007, si vedano le note all'art. 63.