Art. 5.
 Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e
   per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in
              materia di salute e sicurezza sul lavoro

  1.  Presso il Ministero della salute, il Comitato per l'indirizzo e
la   valutazione  delle  politiche  attive  e  per  il  coordinamento
nazionale  delle  attivita'  di  vigilanza  in  materia  di  salute e
sicurezza  sul  lavoro.  Il Comitato e' presieduto dal Ministro della
salute ed e' composto da:
    a) due rappresentanti del Ministero della salute;
    b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
    c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
    d)  cinque  rappresentanti  delle  regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano.
  2.   Al   Comitato   partecipano,   con   funzione  consultiva,  un
rappresentante  dell'INAIL,  uno  dell'ISPESL  e uno dell'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
  3.  Il  Comitato  di  cui  al comma 1, al fine di garantire la piu'
completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e
regioni, ha il compito di:
    a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia
di salute e sicurezza sul lavoro;
    b)  individuare  obiettivi  e  programmi  dell'azione pubblica di
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
    c)  definire  la  programmazione  annuale  in  ordine  ai settori
prioritari  di  intervento  dell'azione  di  vigilanza,  i  piani  di
attivita'  e  i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto
delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento
e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
    d)   programmare  il  coordinamento  della  vigilanza  a  livello
nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    e)   garantire   lo   scambio  di  informazioni  tra  i  soggetti
istituzionali  al  fine di promuovere l'uniformita' dell'applicazione
della normativa vigente;
    f)  individuare le priorita' della ricerca in tema di prevenzione
dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
  4.  Ai  fini  delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 2,
lettere   a),   b),   e),   f),  le  parti  sociali  sono  consultate
preventivamente.   Sull'attuazione   delle   azioni   intraprese   e'
effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.
  5.  Le  modalita'  di  funzionamento  del comitato sono fissate con
regolamento  interno  da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto
al  numero  dei  componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da
personale del Ministero della salute appositamente assegnato.
  6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare
ai  sensi  del  comma  1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione.