Art. 5.
                     Presunzione di assolvimento
                    dell'obbligo di assicurazione

  1.  In  attuazione  dell'articolo 125,  comma 7,  del codice, per i
veicoli  a  motore  immatricolati  in  Stati  esteri,  che  circolano
temporaneamente  nel  territorio  della  Repubblica  italiana,  della
citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l'obbligo della
copertura  assicurativa  per la responsabilita' civile verso i terzi,
per  la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la
targa  di  immatricolazione  e'  rilasciata da uno dei seguenti Stati
esteri: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca
e  Isole  Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco,
Germania,   Grecia,   Irlanda,   Islanda,   Lettonia,  Liechtenstein,
Lituania,   Lussemburgo,   Malta,  Norvegia,  Paesi  Bassi,  Polonia,
Portogallo,  Regno  Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (e le
isole  de  la  Manica,  Gibilterra, l'Isola di Man), Repubblica ceca,
Repubblica  slovacca,  Slovenia,  Romania,  Spagna (Ceuta e Mililla),
Svezia, Svizzera, Ungheria.
 
          Nota all'art. 5:
              - Per   il   testo   dell'art.  125,  comma  7  decreto
          legislativo  7 settembre 2005, n. 209, si veda le note alle
          premesse.