Art. 5. 
  1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici  di  servizi  di  cui
all'articolo 1 sono tenute  a  rendere  pubblico  tempestivamente  il
numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la  durata
dello stesso e la  misura  delle  trattenute  effettuate  secondo  la
disciplina vigente.